Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici o Ripetitivi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è soggetto a regole precise che non possono essere ignorate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguenze significative per il ricorrente. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte di Appello nei confronti di un individuo per la violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/1990). Non accettando la decisione dei giudici di merito, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza di condanna.
Le Doglianze dell’Imputato nel Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su diverse censure, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. Nello specifico, i punti contestati riguardavano:
1. La valutazione delle prove e l’affermazione della sua responsabilità penale.
2. La mancata applicazione dell’ipotesi attenuata del reato, prevista dal comma 5 dell’art. 73, che si applica ai fatti di lieve entità.
3. L’applicazione della misura della confisca.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare elementi che erano già stati oggetto di approfondita valutazione nei precedenti gradi di giudizio.
La Valutazione della Suprema Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti inammissibili per due ragioni fondamentali. In primo luogo, le doglianze sono state considerate in parte generiche – in particolare quelle relative alla confisca – e in parte reiterative di argomentazioni già presentate e respinte con motivazioni logiche e corrette dalla Corte d’Appello. La Corte ha osservato che l’imputato non ha fatto altro che tentare di rimettere in discussione l’intera vicenda, sollecitando una mera rivalutazione degli elementi di fatto, compito che esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). La Corte ha chiarito che il ricorso era inammissibile perché, invece di evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, si limitava a riproporre le stesse tesi difensive già vagliate e motivatamente disattese. L’inammissibilità, pertanto, non è un mero formalismo, ma la conseguenza diretta di un uso improprio dello strumento del ricorso, finalizzato non a far valere un vizio di legittimità, ma a ottenere un’impossibile nuova valutazione del merito della causa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta conseguenze onerose per il ricorrente. Oltre a rendere definitiva la condanna, l’ordinanza ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi su vizi di legittimità specifici e non su una generica contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano in parte generici, specialmente per quanto riguarda la confisca, e in parte ripetitivi di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni corrette.
Cosa non può fare un ricorrente in Cassazione secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, un ricorrente non può utilizzare il ricorso in Cassazione per sollecitare una semplice rivalutazione degli elementi di fatto. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito dove si possono riesaminare le prove.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47528 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di responsabilità, alla configurabilità della ipotesi attenuata del comma 5 del citato art. 73 e all’applicazione della misura della confisca;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze in parte generiche (cos’, in specie, per il motivo sulla confisca) e in parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 2 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023