Inammissibilità ricorso Cassazione per motivi generici: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi paletti che regolano il giudizio di legittimità, confermando un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso Cassazione quando i motivi proposti non sollevano questioni di diritto ma si limitano a riproporre censure di fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per furto pluriaggravato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della decisione.
Il caso in esame: dal furto pluriaggravato alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnato alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, ma l’esito, come vedremo, è stato ben diverso.
I motivi del ricorso e l’inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali, entrambi respinti dalla Suprema Corte perché non conformi ai requisiti richiesti per un valido ricorso di legittimità.
Primo motivo: la reiterazione di doglianze di fatto
Il primo motivo di ricorso lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha rilevato come tali doglianze fossero, in realtà, una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di specificità, non riuscendo a formulare una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata, ma limitandosi a una reiterazione di elementi fattuali. Questo approccio rende il motivo di ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Secondo motivo: la discrezionalità del giudice sul trattamento sanzionatorio
Con il secondo motivo, l’imputato contestava la motivazione relativa alla pena inflitta e al bilanciamento delle circostanze. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e manifestamente infondato. Secondo un principio consolidato, la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato nel rispetto degli articoli 132 e 133 del codice penale e supportato da una motivazione congrua (come nel caso di specie), non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, ha ribadito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, finalizzato a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I motivi che si risolvono in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice d’appello sono considerati ‘non specifici ma soltanto apparenti’.
Inoltre, la Corte ha precisato che la graduazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. L’imputato non può semplicemente contestare l’entità della sanzione; deve dimostrare che la decisione del giudice è manifestamente illogica o basata su elementi irrilevanti. Allo stesso modo, il fatto che altri coimputati abbiano ricevuto un trattamento sanzionatorio diverso non costituisce, di per sé, un vizio della sentenza, a meno che non si dimostri che tale disparità derivi da un’argomentazione irragionevole o paradossale del giudice.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso, per avere possibilità di successo, deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici evidenti e dimostrabili nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti o con la severità della pena. L’inammissibilità ricorso Cassazione non solo preclude un esame nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati non riguardano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito o a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, mancando così del requisito di specificità.
La determinazione della pena da parte del giudice è sempre insindacabile in Cassazione?
Generalmente sì. La quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su elementi errati o irrilevanti, ma non per un semplice disaccordo sull’entità della sanzione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, la legge prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1657 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1657 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e contesta il giudizio di bilanciamento delle circostanze – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
Considerato altresì che il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali: il che nel caso in esame non è (sul punto Sez. 33, n.9450 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839 – 01; conf. n. 21838 del 2012 Rv. 252880 – 01, n. 27115 del 2015 Rv. 264020 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il Consigliere estensoré
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