Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello Diventano Decisivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità ricorso cassazione per motivi che non sono stati specificamente dedotti in appello. Questo caso evidenzia come una strategia difensiva incompleta nel secondo grado di giudizio possa precludere definitivamente la possibilità di far valere determinate censure dinanzi alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando parzialmente una condanna di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione per un reato (ex art. 496 c.p.) ma confermato la responsabilità dell’imputato per un’altra fattispecie criminosa, quella prevista dall’art. 497-bis del codice penale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla sua colpevolezza. In particolare, la difesa contestava la riconducibilità dei fatti accertati alla specifica ipotesi di reato descritta dall’art. 497-bis c.p., sollevando di fatto una questione che implicava una nuova valutazione del materiale probatorio.
La Decisione e l’inammissibilità ricorso cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si ferma a un vaglio preliminare di carattere prettamente procedurale. La Suprema Corte ha infatti rilevato che la censura sollevata dal ricorrente, presupponendo un “apprezzamento in fatto”, non era stata precedentemente sottoposta alla Corte d’Appello.
Questo vizio procedurale si è rivelato fatale. La Corte ha applicato rigorosamente il disposto dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che sancisce espressamente l’inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione non dedotti in appello. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) sono le sedi deputate all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove. La Corte di Cassazione, invece, opera come giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare come sono andate le cose, ma controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e non contraddittorio le loro decisioni.
La norma citata (art. 606, co. 3, c.p.p.) ha proprio lo scopo di preservare questa ripartizione di competenze. Consentire di presentare per la prima volta in Cassazione censure che implicano una rilettura dei fatti significherebbe trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio di merito, snaturandone la funzione. La mancata presentazione di uno specifico motivo in appello viene interpretata come una rinuncia a far valere quella doglianza, che non può quindi essere “recuperata” in sede di legittimità. La Corte ha quindi concluso che, poiché la critica mossa dall’imputato richiedeva una nuova valutazione fattuale non sollecitata in appello, la strada del ricorso era preclusa, portando alla sua inevitabile inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza dei Motivi d’Appello
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: l’atto di appello deve essere formulato con la massima cura e completezza. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado, sia esso di fatto o di diritto, deve essere chiaramente articolato nei motivi di appello. Omettere una censura in questa fase significa, nella maggior parte dei casi, perdere per sempre l’opportunità di farla valere. La decisione sull’inammissibilità ricorso cassazione in questo caso serve da monito: la strategia processuale deve essere pensata in un’ottica complessiva, anticipando le possibili evoluzioni del giudizio fino all’ultimo grado, per non vedersi chiudere le porte della Suprema Corte a causa di una precedente omissione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, che implicava una nuova valutazione dei fatti, non era stato sollevato come specifico motivo di appello nel precedente grado di giudizio, in violazione dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
È possibile presentare in Cassazione una nuova valutazione dei fatti?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti o le prove. Può solo valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Le questioni che richiedono un “apprezzamento in fatto” devono essere sollevate nei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37606 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, in p riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizi relazione al reato di cui all’art. 496 cod. pen. (contestato al capo A), ha rit COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 497-bis cod. pen. (contestato a
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imp formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale deduce violazione di leg connesso vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità (qu particolare, alla sussumibilità dei fatti contestati nella fattispecie di cui al dell’art. 497-bis cod. pen.;
che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché la che presuppone un apprezzamento in fatto, non risulta essere stata previam dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissib dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.,;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ri condanNOME al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Ce – ig re estensore
Così deciso il 22 ottobre 2025