Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PETRALIA SOTTANA il 08/09/1967
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
, COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett.a) d.lgs. 152/2006, deducendo, con il primo motivo, estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.
La prima doglianza è manifestamente infondata: risalendo i fatti al 17 maggio 2018, non è decorso il termine prescrizionale, posto che la sentenza di condanna è stata pronunciata il 30/01/2024, prima dello scadere del termine di prescrizione (17/02/2024).
Considerato che la seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il funzionario dell’ARPA ha constatato la presenza di rifiuti di varia natura, anche provenienti da lavorazioni edilizie, e non di “rocce e terre da scavo” come assume il ricorrente, che anche dall’esame delle foto si evince la natura di tali rifiuti, trasportati dal COGNOME e riversati su un proprio fondo per riempire l fondamenta di alcune costruzioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il consiqliere estenspe