Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 8837/2024, ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono generici e non dimostrano la loro decisività. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’onere che grava sulla parte che impugna una sentenza di condanna e le severe conseguenze di un’impugnazione carente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Catania per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un’unica doglianza di natura processuale.
Secondo la difesa, durante il processo di primo grado sarebbe stata violata una norma fondamentale: l’escussione della persona offesa non sarebbe stata preceduta dagli avvisi previsti dall’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, necessari poiché la stessa persona offesa risultava imputata in un procedimento speculare a parti inverse.
Il Ricorso Generico e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando l’inammissibilità del ricorso a causa della sua manifesta genericità. Il ricorrente si è limitato a denunciare la violazione di una norma processuale senza adempiere a un onere cruciale: spiegare in che modo tale presunta irregolarità avesse concretamente influenzato l’esito del giudizio.
In altre parole, non basta dire al giudice “è stata violata una regola”; è necessario dimostrare che, se quella regola fosse stata rispettata, la decisione finale sarebbe stata probabilmente diversa. Il ricorso, invece, era totalmente carente su questo punto, rendendo impossibile per la Corte valutarne la fondatezza nel merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi.
In primo luogo, ha richiamato il suo consolidato orientamento secondo cui è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di un atto processuale chiarire la sua incidenza decisiva sul “complessivo compendio indiziario”. Il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione in tal senso.
In secondo luogo, e in modo ancora più netto, i giudici hanno evidenziato come la sentenza di condanna non si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa. Al contrario, la decisione era supportata da altre prove convergenti e decisive:
1. La testimonianza di un teste oculare: Una persona aveva assistito all’intera aggressione e la sua narrazione confermava pienamente quella della vittima.
2. La documentazione medica: Erano stati acquisiti referti medici che attestavano oggettivamente le lesioni subite dalla persona offesa.
Il ricorso non ha speso una sola parola per contestare o mettere in discussione questi elementi, che da soli erano sufficienti a sorreggere l’impianto accusatorio. Questa omissione ha reso l’impugnazione del tutto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Onere della Prova e Condanna alle Spese
La decisione in commento è un monito importante. Chi intende impugnare una sentenza penale deve costruire un ricorso specifico, dettagliato e che affronti tutti gli elementi probatori posti a fondamento della condanna. Limitarsi a sollevare un’eccezione procedurale in modo astratto, senza collegarla agli effetti concreti sul giudizio, equivale a una strategia perdente.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio economico. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una “colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione”. Una sanzione che sottolinea la necessità di adire la Suprema Corte con serietà e con motivi di ricorso solidi e ben argomentati.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando non specifica chiaramente gli errori commessi nella sentenza impugnata e, soprattutto, non spiega perché tali errori sarebbero stati decisivi per l’esito del processo.
Cosa deve dimostrare chi contesta un vizio procedurale in un ricorso?
Non è sufficiente indicare la norma processuale che si ritiene violata. Il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’incidenza concreta di tale vizio sul complesso delle prove valutate, spiegando come avrebbe potuto cambiare la decisione finale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è considerata evidente e dovuta a colpa, può essere condannata anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denuncia l’inosservanza di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, poiché l’escussione della persona offesa non sarebbe stata preceduta dagli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. nonostante fosse imputata «in analogo procedimento a parti inverse» – è generico perché:
«in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali , pena l’inammissibilità del ricorso genericità del motivo» chiarire l’incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 – dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01);
la sentenza impugnata ha dato conto della perfetta corrispondenza al narrato della persona offesa di quanto rassegnato dalla teste NOME COGNOME (evidenziando come ella abbia assistito all’intero svolgersi dell’aggressione) ed ha richiamato, altresì, la documentazione medica acquisita (inerente alle lesioni patite dall’offeso);
e sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente poiché nulla ha esposto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.