Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Genericità Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente ripetitivi. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione, un esito che preclude l’esame nel merito della questione e conferma la decisione impugnata. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per capire perché la specificità è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 2 del codice penale. La difesa contestava sia la sussistenza degli elementi oggettivi del reato, sia il riconoscimento dell’aggravante.
L’imputato, tramite il suo legale, ha sollevato due motivi di ricorso, sperando di ottenere un annullamento della sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e ha chiuso le porte a ogni ulteriore discussione sul merito della vicenda.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo delle accuse (se l’estorsione fosse effettivamente avvenuta o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione.
Secondo i giudici, i motivi presentati erano affetti da una radicale mancanza di specificità, come richiesto a pena di inammissibilità dall’articolo 581 del codice di procedura penale. L’inammissibilità del ricorso in cassazione è scattata perché l’atto difensivo era viziato sotto un duplice profilo: la genericità intrinseca delle contestazioni e l’assenza di una reale correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Genericità e la Mancanza di Correlazione: un Vizio Fatale
I giudici hanno sottolineato che la mancanza di specificità non si manifesta solo con l’indeterminatezza dei motivi, ma anche quando l’atto di impugnazione ignora completamente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice del grado precedente. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però criticare in modo puntuale le ragioni specifiche per cui tali argomenti erano stati disattesi.
Inoltre, la Corte ha rilevato come il ricorso mirasse, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta è preclusa nel giudizio di legittimità, il cui compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’. Il suo scopo non è stabilire nuovamente come si sono svolti i fatti, ma controllare la legittimità della decisione dei giudici di merito.
Per questo motivo, l’art. 581 c.p.p. impone che i motivi di ricorso siano specifici. L’appellante deve individuare con precisione i punti della sentenza che contesta e spiegare in modo chiaro le ragioni giuridiche per cui ritiene che la decisione sia errata. È un dialogo a distanza con il giudice che ha emesso la sentenza: l’impugnazione deve dimostrare di aver compreso la motivazione e deve articolarne le presunte falle.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già ‘ampiamente vagliato e disatteso’ le argomentazioni difensive con ‘corretti argomenti logici e giuridici’. Riproporle identiche in Cassazione, senza un confronto critico, equivale a non presentare un vero motivo di impugnazione, rendendo l’atto inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia costituisce un monito importante per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente reiterare le difese svolte nei gradi precedenti, ma è necessario ‘smontare’ la motivazione del giudice, evidenziandone con precisione i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione).
L’inammissibilità del ricorso in cassazione non è solo una sanzione processuale, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Una corretta tecnica di redazione dell’atto di impugnazione è, quindi, essenziale non solo per le sorti del processo, ma anche per evitare ulteriori conseguenze economiche per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p. I motivi erano generici, non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e tendevano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa ‘mancanza di specificità’ in un ricorso?
Significa che i motivi di impugnazione sono formulati in modo vago e indeterminato, oppure non indicano chiaramente le parti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche della critica. Include anche il caso in cui l’atto di ricorso ignora la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già respinti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le fonti di prova (come testimonianze o documenti) o fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici dei gradi precedenti. Può solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PADERNO DUGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta sussistenza degli elementi oggettivi della tentata estorsione, nonc riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. anche in relazione al regime di procedibilità delle lesioni personali, oltre ad privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art proc. pen., non sono consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’a meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.