Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, in particolare riguardo all’inammissibilità del ricorso per genericità e aspecificità dei motivi. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per truffa, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e rappresentano un monito per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la qualificazione giuridica del fatto e l’accertamento della sua responsabilità penale. In particolare, venivano contestate la sussistenza degli “artifici e raggiri” e la valutazione delle prove documentali fornite dalla difesa, elementi chiave per la configurazione del reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul fatto che i motivi proposti non rispettavano i requisiti di specificità richiesti dalla legge, configurandosi più come una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda che come una critica a vizi di legittimità della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità come Causa di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i motivi del ricorso fossero privi di “concreta specificità”. Essi non individuavano vizi specifici della sentenza impugnata, ma tendevano a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di legittimità, il cui compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
I giudici hanno sottolineato che la mancanza di specificità non si manifesta solo con l’indeterminatezza dei motivi, ma anche con la “mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, un ricorso efficace deve confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza che si intende criticare, non limitarsi a riproporre genericamente le proprie tesi difensive. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero, al contrario, correttamente inquadrato il fatto e ampiamente spiegato le ragioni della loro decisione, rendendo le doglianze del ricorrente del tutto generiche e, quindi, inammissibili ai sensi dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della causa. Per avere successo, l’atto deve essere redatto con estrema perizia tecnica, individuando con precisione i vizi di legittimità (violazioni di legge o vizi logici della motivazione) e argomentandoli in modo puntuale e pertinente rispetto alla sentenza impugnata. La presentazione di motivi generici, che si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Ciò rappresenta una lezione cruciale sull’importanza della specificità e del rigore tecnico nella redazione degli atti processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di riesame non è consentito nel giudizio di Cassazione, che si limita al controllo della corretta applicazione della legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso è privo di specificità?
Secondo la Corte, un motivo è privo di specificità non solo quando è vago, ma anche quando non si confronta direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fogli Mauro;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazio giuridica ed accertamento della responsabilità (quanto alla sussistenza degli ar e raggiri ed alla considerazione delle allegazioni documentali della difesa), privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valu diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del pr giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisa di emergenze processuali valorizzate dai gìudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo pe la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 640, 61, n. 7, c ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano quanto all chiara considerazione dei motivi proposti e della documentazione allegata pag. e seg. e quanto alla affermazione di responsabilità pagg. 5 e 6 e segg.);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano dedu generìche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustific ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.