Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16578 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AOSTA il 18/01/1961
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato
– limitatamente al trattamento sanzionatorio – la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME
NOME era stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancaro fraudolenta documentale;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la perizia è u mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezional
giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); che, nel caso in esame, i giud di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all’esercizio del loro pote
discrezionale;
– che il secondo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui rifer
motivazione dell’atto impugnato; che, in ogni caso, deve essere ribadito che, ai fini d sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è affatto necessario che
causa del fallimento sia stata la condotta distrattiva, essendo, invece, sufficiente che l’
depauperamento risulti idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragio creditorie (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 269562; Sez. 5, n. 50081
14/09/2017, COGNOME, Rv. 271437);
– che il terzo motivo è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confronta
– che anche il quarto motivo di ricorso di ricorso è privo di specificità estrinseca, meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nell sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente no effettivamente confrontato; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (S n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congr riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevant parimenti avvenuto nel caso in esame;
che la memoria dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente, non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità del ricorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente