Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando la Violenza Blocca i Benefici di Legge
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi proposti si limitano a contestare la valutazione dei fatti, un’attività riservata ai giudici di merito. La Corte di Cassazione, con la presente decisione, ribadisce i confini del proprio giudizio e sottolinea come la gravità della condotta influisca direttamente sulla concessione di benefici quali le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Caso: un’Escalation di Violenza
Il caso trae origine da una serie di atti violenti commessi dall’imputato. La vicenda è iniziata con l’aggressione a un commerciante, per poi degenerare ulteriormente all’arrivo delle forze dell’ordine. L’imputato, infatti, ha aggredito anche gli agenti intervenuti sul posto, cagionando loro lesioni. La sua condotta non si è fermata qui: ha anche danneggiato l’autovettura di servizio con calci e pugni. La condotta è stata protratta nel tempo e ha coinvolto più persone, delineando un quadro di particolare gravità.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione e le sue ragioni
L’imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale: i motivi del ricorso erano costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non contestava un’errata applicazione della legge (vizio di legittimità), ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti che avevano portato alla sua condanna (giudizio di merito). Questo tipo di contestazione è precluso in sede di Cassazione, il cui compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non ricostruire gli eventi.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse corretta e ben motivata. Le modalità della condotta sono state considerate un ostacolo insormontabile per la concessione di qualsiasi beneficio.
In primo luogo, la violenza prolungata e diretta contro più soggetti (il commerciante e gli agenti), unita al danneggiamento di un bene pubblico, è stata interpretata come un chiaro indicatore di una particolare intensità del dolo. Questa elevata colpevolezza ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che richiedono una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato.
In secondo luogo, gli stessi elementi, uniti ai precedenti dell’imputato, sono stati posti a fondamento di una prognosi negativa riguardo al suo comportamento futuro. Il giudice ha ritenuto probabile che l’imputato potesse commettere nuovi reati. Tale prognosi negativa costituisce la premessa necessaria che impedisce l’applicazione del beneficio della pena sospesa, il quale si fonda proprio sulla fiducia che il condannato si asterrà dal delinquere in futuro.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione riafferma principi consolidati del diritto processuale penale. Innanzitutto, chiarisce che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. In secondo luogo, evidenzia come la valutazione della gravità concreta del reato sia centrale non solo per determinare la pena, ma anche per decidere sulla concessione dei benefici di legge. Una condotta particolarmente violenta e un’elevata intensità del dolo possono legittimamente portare all’esclusione sia delle attenuanti generiche sia della sospensione condizionale della pena, in quanto indicatori di una personalità incline a delinquere che non merita né uno sconto di pena né la fiducia dello Stato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi, che non sono consentite nel giudizio di Cassazione, il quale si occupa solo di errori di diritto.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché le modalità della condotta (violenza prolungata contro più persone e danneggiamento) sono state ritenute rivelatrici di una particolare intensità del dolo, elemento ostativo alla concessione di tale beneficio.
Cosa ha impedito la concessione della sospensione condizionale della pena?
La sospensione della pena è stata negata perché la condotta illecita e i precedenti hanno portato i giudici a formulare una prognosi negativa, ovvero a ritenere probabile che l’imputato avrebbe commesso altri reati in futuro. Questa prognosi è una premessa necessaria che impedisce l’applicazione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo in danno di più persone, poiché l’imputato, dopo avere aggredito un commerciante, aggrediva anche gli agenti, chiamati sul posto, con condotte violente che provocavano lesioni agli adenti oltre a danneggiare, con calci e pugni, l’autovettura di servizio, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e rivelatrici di una particolare intensità del dolo, circostanze, ritenute, in una ai precedenti, ostative a formulare la prognosi che si sarebbe astenuto, nel futuro, dal reiterare condotte illecite, prognosi che costituisce la premessa necessaria dell’applicazione del beneficio della pena sospesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024