Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Motivazioni sono Generiche
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione per genericità dei motivi, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale. Il caso riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un soggetto per il reato di evasione, aggravato dalla rottura del braccialetto elettronico. Approfondiamo i dettagli della vicenda e le ragioni della decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Evasione e Rottura del Braccialetto Elettronico
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per essere evaso dagli arresti domiciliari. La condotta non si era limitata a un semplice allontanamento dal luogo di detenzione, ma era stata caratterizzata dalla forzatura e dalla rottura del braccialetto elettronico, un dispositivo di controllo elettronico. In appello, la difesa aveva sostenuto l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte territoriale aveva rigettato tale richiesta, confermando la condanna.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto errore logico e giuridico nella valutazione della Corte d’Appello.
Analisi sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della genericità dei motivi addotti dal ricorrente. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni difensive non contestavano un vizio specifico della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre una diversa valutazione dei fatti, già ampiamente e correttamente esaminati dalla Corte d’Appello.
La Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione puntuale e congrua sul perché non potesse essere riconosciuta la tenuità del fatto. I giudici di secondo grado avevano valorizzato elementi specifici come:
* Le modalità della condotta: la forzatura e la rottura del braccialetto elettronico.
* La durata dell’evasione: un fattore che incide sulla gravità del comportamento.
Queste valutazioni, essendo basate sul merito dei fatti e sorrette da una logica argomentativa coerente, sono state ritenute insindacabili in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 44882 del 2014). Secondo questo principio, sono inammissibili le doglianze che, pur mascherandosi da critiche su errori logici o giuridici, mirano in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi considerato affetto da una genericità che non permetteva un reale scrutinio di legittimità.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni trattate.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e puntuale, evidenziando vizi di legittimità concreti (violazione di legge o vizi manifesti della motivazione) e non può limitarsi a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito. La genericità delle censure conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dal ricorrente sono stati ritenuti generici. Essi non denunciavano un reale errore logico o giuridico nella sentenza della Corte d’Appello, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per escludere la tenuità del fatto?
La Corte d’Appello ha escluso la non punibilità per tenuità del fatto basandosi su una valutazione specifica delle modalità della condotta, in particolare la forzatura e la rottura del braccialetto elettronico, e sulla durata dell’evasione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla pu motivazione della Corte di appello di Palermo, che’ contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sul diniego della causa di non punibilità per tenuità de fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalit fatto (forzatura e rottura del cd. braccialetto elettronico, durata dell’evasion l’insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicam motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri’ Rv. 260608);
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Cons liere estensore
Il P sidente