Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello sono Ripetitivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i severi criteri che determinano l’inammissibilità ricorso Cassazione, specialmente quando i motivi presentati sono una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso, relativo a un reato in materia di stupefacenti, offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso non fondato su vizi di legge.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, basando la sua difesa su quattro distinti motivi:
1. Una contestazione generale sulla valutazione della sua responsabilità penale.
2. Il mancato riconoscimento dell’uso personale della sostanza, basato sulla testimonianza di una persona della difesa.
3. La richiesta di riqualificare il reato in una fattispecie di minore gravità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90.
4. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa ha quindi tentato di rimettere in discussione l’intera impalcatura accusatoria e la valutazione delle prove già effettuate dal giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza netta e inequivocabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte d’Appello è diventata, così, definitiva.
Le Motivazioni: L’Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone le carenze strutturali che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione. La motivazione della Corte si articola su due principi cardine del giudizio di legittimità.
Il Divieto di Rivalutazione del Fatto
Il primo motivo del ricorso, che contestava la responsabilità penale, è stato giudicato ‘interamente versato in fatto’. Questo significa che l’imputato non ha lamentato un errore nell’applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una ‘congrua motivazione’ sul punto, rendendo inammissibile ogni ulteriore discussione sul merito della vicenda.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Per quanto riguarda gli altri tre motivi – l’uso personale, la riqualificazione del reato e le attenuanti generiche – la Corte ha rilevato che si trattava di una semplice riproduzione di censure ‘già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’. In pratica, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già sconfessate in Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici della decisione impugnata e non può essere un semplice tentativo di ottenere una terza valutazione degli stessi elementi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, è essenziale che i motivi di impugnazione si concentrino su precise violazioni di legge o vizi di motivazione (come la sua mancanza o manifesta illogicità), senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione dei fatti. La riproposizione pedissequa di argomenti già respinti non solo è inutile, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano o tentativi di ridiscutere i fatti del caso, cosa non permessa in Cassazione, oppure una mera ripetizione di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come la testimonianza di un teste?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Il tentativo di far rivalutare una testimonianza è stato infatti uno dei motivi dell’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3991 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3991 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIESTE il 12/02/1969
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che il primo motivo – avente ad oggetto la penale responsabilità – è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pagg. 2-3).
Osservato che il secondo motivo – aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dell’uso personale della sostanza stupefacente come sostenuto da un teste della difesa – è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 6-8), così come il terzo motivo, avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, (vedi pag. 8-9) e il quarto motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pag. 9-10).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.