Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando l’Impugnazione è Generica
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità di un’impugnazione possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Il caso riguarda un individuo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, il quale aveva sostenuto che la droga fosse destinata all’uso personale. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, evidenziando come le motivazioni addotte fossero prive di un confronto critico con la decisione impugnata e non analizzassero gli elementi probatori che avevano fondato il giudizio di colpevolezza.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per detenzione di cocaina. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità a suo carico. La linea difensiva si basava principalmente sulla tesi dell’uso personale dello stupefacente, cercando di scardinare l’accusa di spaccio.
Analisi del Ricorso e Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio motivazionale, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nell’escludere l’ipotesi dell’uso personale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati e, soprattutto, generici. Secondo i giudici, il ricorso non era “scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione” impugnata. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le proprie tesi senza confrontarsi specificamente con le ragioni che avevano portato i giudici d’appello a confermare la condanna. Questo approccio ha reso inevitabile una pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha stabilito che il ragionamento della Corte d’Appello era coerente, logico e basato sulle risultanze processuali. La responsabilità dell’imputato per un’attività di spaccio era stata desunta da una serie di elementi sintomatici chiari e convergenti, tra cui:
* Modalità di presentazione e confezionamento: La droga era preparata in un modo che suggeriva la vendita al dettaglio.
* Occultamento: Le tecniche usate per nascondere la sostanza erano indicative di un’attività illecita e non di un semplice possesso per consumo.
* Presenza di strumenti: Erano stati trovati strumenti per la chiusura delle confezioni, un chiaro indizio di preparazione delle dosi.
* Stato di detenzione: L’imputato si trovava già agli arresti domiciliari, un fattore che aggrava il quadro indiziario.
Questi elementi, complessivamente valutati, hanno reso la tesi dell’uso personale del tutto inverosimile agli occhi dei giudici. L’assenza di una critica puntuale a queste conclusioni nel ricorso ha determinato la sua inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico, dettagliato e deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata, pena la sua irricevibilità e le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. Mancava di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata e non analizzava in modo censorio gli elementi su cui si basava il giudizio di responsabilità.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale?
I giudici hanno basato la loro convinzione su elementi sintomatici quali le modalità di presentazione, confezionamento e occultamento dello stupefacente, la presenza di strumenti per chiudere le confezioni e il fatto che l’imputato si trovasse già agli arresti domiciliari.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44518 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva condanNOME alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti, assumendo vizio motivazionale per essere stato escluso l’uso personale dello stupefacente.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio in relazione all’affermazione di responsabilità in ragione degli elementi sintomatici di una attività di spaccio in essere al momento del sequestro desunto dalla modalità di presentazione, di confezionamento e di occultamento dello stupefacente e della presenza di strumenti di chiusura delle confezioni oltre allo stato di detenzione agli arresti domiciliari del prevenuto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre dente