Inammissibilità Ricorso Cassazione: Fatti e Diritto nel Processo Penale
L’ordinanza n. 21837 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, confermando il principio per cui non è possibile trasformare il terzo grado di giudizio in una nuova valutazione del merito della vicenda. La pronuncia riguarda un caso di corruzione e sottolinea la netta distinzione tra le questioni di fatto, non ammissibili, e le questioni di diritto, uniche competenze della Suprema Corte. Comprendere questa decisione è fondamentale per capire le ragioni che portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione e le sue conseguenze.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati in appello per reati di corruzione ai sensi degli artt. 319 e 321 del codice penale, hanno proposto ricorso per Cassazione. I loro motivi di impugnazione si concentravano principalmente sulla contestazione della loro responsabilità penale, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accolta dai giudici di merito. In aggiunta, uno dei ricorrenti sollevava una questione di legittimità costituzionale dell’art. 321 c.p., lamentando che la norma non prevedesse una sanzione differenziata e più lieve per il corruttore privato rispetto al pubblico ufficiale corrotto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e l’altro di natura sostanziale.
Le Motivazioni: i Limiti dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte ha dettagliatamente spiegato le ragioni della sua decisione, ribadendo principi consolidati della procedura penale.
Doglianze di Fatto vs. Vizi di Legge
Il nucleo centrale della pronuncia risiede nella natura dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha osservato che le argomentazioni degli imputati non denunciavano vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitavano a presentare ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, i ricorrenti chiedevano alla Cassazione di riesaminare le prove e di interpretare la vicenda in modo diverso da come avevano fatto i giudici di primo e secondo grado. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, il cui compito non è quello di stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma solo di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il ragionamento dei giudici di merito non sia viziato da illogicità manifeste.
La Questione di Legittimità Costituzionale
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta incostituzionalità della parità di trattamento sanzionatorio tra corruttore e corrotto, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha chiarito che la scelta di punire con la stessa pena entrambe le figure del reato di corruzione rientra nella piena discrezionalità del legislatore. Si tratta di una decisione di ‘politica criminale’, finalizzata a reprimere con eguale fermezza un fenomeno criminoso che danneggia la pubblica amministrazione, colpendo sia chi offre o promette l’indebito vantaggio, sia il pubblico ufficiale che lo accetta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non come terzo grado di merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso per Cassazione ha possibilità di successo solo se si concentra su errori di diritto, violazioni processuali o vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione delle prove si traduce, come in questo caso, in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi consistevano in mere doglianze di fatto e nella richiesta di una valutazione alternativa della vicenda, mentre la Corte di Cassazione può giudicare solo su questioni di diritto e non riesaminare il merito dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono andati i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Perché è stata respinta la questione sulla pari punibilità tra corruttore e pubblico ufficiale corrotto?
La questione è stata respinta perché ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha stabilito che la scelta di prevedere la stessa sanzione per il corruttore e per il pubblico ufficiale corrotto (art. 321 c.p.) è una decisione di politica criminale che rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola alcun principio costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 46456/23 COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 319-321 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati, nonché la memoria in data 5 aprile 2024 prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE;
Ritenuto che i primi due motivi del ricorso di COGNOME (ribaditi con la citata memoria) e l’unico motivo del ricorso di COGNOME con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare pagg. 55 e ss. per RAGIONE_SOCIALE e 61 e ss. per Xue);
Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente COGNOME con riguardo all’art. 321 cod. pen. nella parte in cui non prevede una differenziazione sanzionatoria della posizione del corruttore rispetto a quella del P.U. corrotto, che la stessa è manifestamente infondata, trattandosi di scelte di politica criminale del legislatore;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024