Inammissibilità del ricorso per cassazione: il caso del contrabbando di TLE
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro ordinamento. Essa si verifica quando un ricorso non possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per essere esaminato nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa condurre a questa drastica, ma inevitabile, conclusione, specialmente in un complesso caso di contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri (TLE).
I Fatti del Processo: Un’Operazione di Contrabbando
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di concorso in contrabbando di TLE. L’operazione illecita riguardava un quantitativo ingente di merce, pari a 3360 kg, che era stata caricata, trasportata e infine scaricata con il contributo determinante del ricorrente e di un suo correo.
Le prove a carico erano schiaccianti e comprendevano:
* Filmati di videosorveglianza: Le immagini avevano immortalato le fasi cruciali dell’operazione, mostrando chiaramente il coinvolgimento attivo dell’imputato.
* Tabulati e intercettazioni telefoniche: L’analisi delle comunicazioni aveva rivelato l’esistenza di contatti frequenti e continui tra i due soggetti coinvolti, smentendo la tesi difensiva di un mero e inconsapevole aiuto.
Nonostante questo solido quadro probatorio, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando sia la valutazione delle prove sia l’entità della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso presentati dalla difesa e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. La condanna della Corte d’Appello è così diventata definitiva.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso per cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte ha applicato un principio consolidato, citando una precedente sentenza (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013), secondo cui i motivi di ricorso sono considerati generici non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando mancano di una correlazione specifica con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
Nel dettaglio:
1. Primo motivo (valutazione delle prove): La difesa si è limitata a una critica generica del compendio probatorio, senza però confutare in modo puntuale e adeguato il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva accuratamente analizzato le prove (video, tabulati, intercettazioni), dimostrando come esse escludessero la tesi di un ‘mero inconsapevole ausilio’ e confermassero invece una piena responsabilità penale. Il ricorso non ha saputo scalfire questa solida motivazione.
2. Secondo motivo (eccessività della pena): Anche in questo caso, la censura è stata ritenuta generica. La Corte territoriale aveva giustificato la severità della pena facendo riferimento alla gravità oggettiva dei fatti e alla ‘negativa personalità’ dell’imputato. La difesa non ha offerto argomentazioni specifiche in grado di contestare efficacemente tali valutazioni, rendendo anche questo motivo inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore. È indispensabile che le censure mosse a una sentenza siano specifiche, dettagliate e direttamente collegate alle motivazioni del giudice che l’ha emessa. Un ricorso basato su affermazioni generiche, che non si confronta punto per punto con la decisione impugnata, è destinato a scontrarsi con il filtro dell’inammissibilità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della legge; pertanto, il dialogo processuale deve avvenire sul terreno tecnico-giuridico, con argomentazioni precise e pertinenti. In caso contrario, come dimostra questo caso, il ricorso non supererà nemmeno la soglia preliminare di ammissibilità.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, cioè non specificano in modo chiaro e dettagliato le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata, e non si confrontano direttamente con le ragioni esposte dal giudice precedente.
Quali prove sono state decisive per confermare la condanna per contrabbando?
La condanna è stata confermata sulla base di un solido quadro probatorio che includeva filmati di videocamere di sorveglianza che riprendevano l’attività illecita, nonché tabulati e intercettazioni telefoniche che dimostravano frequenti contatti tra il ricorrente e il suo correo, smentendo la tesi di un coinvolgimento inconsapevole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza un esame del merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, e la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44733 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44733 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTAVUTURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione, ritenuta erronea, del compendio probatorio relativo al reato ascritto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, mentre, con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena e al giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, perché basata su censure formulate in modo non specifico (cfr. sul punto Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568, secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»). Invero, la Corte territoriale ha valutato accuratamente le risultanze probatorie (un quantitativo di 3360 kg di TLE, caricato, trasportato e dopo alcuni giorni scaricato dal ricorrente e dal correo, come mostrato dal sequestro dei filmati delle videocamere di sorveglianza; i tabulati e le intercettazioni telefoniche comprovanti la sussistenza di frequenti contatti tra i due, tali da far escludere la prospettat condotta di mero inconsapevole ausilio, da parte del COGNOME), così confermando il giudizio di penale responsabilità. Tale percorso motivazionale è rimasto privo di adeguata ed effettiva confutazione da parte della difesa;
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo a quanto compiutamente osservato dalla Corte territoriale in ordine alla gravità dei fatti e alla negativa personalità del COGNOME (argomentazioni anche in questo caso non confutate con la necessaria specificità dalla difesa ricorrente);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.