Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione sulla Pena è Inattaccabile
L’inammissibilità ricorso cassazione è uno degli esiti più frequenti e temuti nel giudizio di legittimità. Spesso, le parti tentano di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio di merito, chiedendo una nuova valutazione di elementi già ampiamente vagliati. L’ordinanza n. 43197/2023 della settima sezione penale offre un chiaro esempio di questo principio, stabilendo che un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena, se la decisione impugnata è logica e sufficientemente argomentata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il Percorso Giudiziario: dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per i reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e di evasione. I giudici di primo grado, all’esito di un rito abbreviato, avevano riconosciuto la sua responsabilità penale, unificando i reati sotto il vincolo della continuazione e concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva contestata. La sentenza era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. A suo dire, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato l’entità della sanzione irrogata.
La Valutazione sul Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il motivo proposto, lo ha ritenuto manifestamente infondato. Questo giudizio è cruciale per comprendere i limiti del controllo di legittimità. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato come il provvedimento impugnato fosse sorretto da una motivazione “sufficiente e non illogica”. La Corte d’Appello aveva infatti esaminato in modo adeguato le deduzioni difensive, fornendo una giustificazione coerente per la pena inflitta. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si è scontrato con la barriera dell’inammissibilità ricorso cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Suprema Corte è sintetica ma incisiva. I giudici di legittimità ribadiscono un principio consolidato: il controllo sulla motivazione non è un pretesto per una nuova deliberazione dei fatti. Se il giudice di secondo grado ha fornito una spiegazione plausibile e logicamente coerente per le sue decisioni discrezionali, come la quantificazione della pena, il ruolo della Cassazione si esaurisce.
L’ordinanza evidenzia che la sentenza d’appello aveva preso in considerazione gli argomenti della difesa (richiamando esplicitamente le pagine pertinenti del provvedimento), smontando così l’accusa di un esame superficiale. L’infondatezza del ricorso è apparsa talmente palese da essere qualificata come “manifesta”, portando all’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha due importanti implicazioni pratiche. La prima, diretta, riguarda il ricorrente: la declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro. Si tratta di una conseguenza sanzionatoria per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
La seconda implicazione, di carattere più generale, serve da monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Attaccare la determinazione della pena è una strategia processuale che ha successo solo in presenza di vizi motivazionali macroscopici e incontrovertibili. Un ricorso che si limita a criticare la valutazione discrezionale del giudice, senza dimostrarne l’illogicità manifesta, è destinato a infrangersi contro il muro dell’inammissibilità, con costi economici e processuali significativi.
Quando un ricorso in Cassazione per vizio di motivazione sulla pena viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata risulta sufficiente, non illogica e ha preso in adeguato esame le argomentazioni difensive. Se non emergono vizi macroscopici, il ricorso è considerato manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare nel merito la decisione sulla quantità della pena?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la congruità della pena decisa dai giudici dei gradi precedenti. Il suo controllo è limitato alla legittimità della decisione, verificando che la motivazione sia esistente, logica e non contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43197 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FUCECCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 31 marzo 2017 che, all’esito del rito abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e d evasione e, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto inerente il trattamento sanzioNOMErio risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugNOME);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.