Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Motivi sulla Pena sono Insufficienti
L’ordinanza n. 6089/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti necessari per contestare la misura della pena in sede di legittimità. Il caso analizzato dimostra come una generica doglianza sull’eccessività della sanzione non sia sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità, confermando la necessità di un confronto specifico e critico con la motivazione del giudice di merito. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso che non si limiti a una mera lamentela, ma che attacchi le fondamenta logico-giuridiche della sentenza impugnata. L’analisi di questo provvedimento è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano alla inammissibilità del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in appello dalla Corte di Palermo per reati previsti dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità) e 385 c.p., proponeva ricorso per Cassazione. L’unica motivazione addotta a sostegno del ricorso era l’eccessività della pena inflitta dai giudici di secondo grado.
La Decisione e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In particolare, le argomentazioni sono state ritenute ‘intrinsecamente generiche’, in quanto non si confrontavano in modo puntuale con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente si era limitato a contestare l’entità della pena senza smontare il percorso logico-giuridico che aveva portato alla sua determinazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha chiarito che il giudice d’appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica per la pena inflitta. Sebbene la pena base fosse stata determinata in una misura prossima al minimo edittale (un anno di reclusione), essa era stata successivamente aumentata per effetto di specifiche circostanze. La sentenza impugnata aveva infatti valorizzato elementi concreti per giustificare la sanzione, ritenendola proporzionata alla gravità del fatto. 
Nello specifico, i giudici di merito avevano considerato:
1.  La quantità e il valore commerciale della droga detenuta.
2.  Le complessive modalità della condotta tenuta dall’imputato.
3.  La presenza di una circostanza aggravante (art. 61 n. 11-quater c.p.).
4.  La recidiva.
5.  L’applicazione dell’istituto della continuazione tra i reati.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è rivelato inefficace perché non ha contestato specificamente nessuno di questi punti. Non ha spiegato perché la valutazione della gravità del fatto fosse errata o perché l’aumento per le aggravanti fosse sproporzionato. Questa mancanza di confronto critico ha reso i motivi generici e, di conseguenza, inammissibili.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o la valutazione della pena in termini di mera ‘equità’. Per ottenere un esame nel merito, è indispensabile che i motivi del ricorso siano specifici e si confrontino direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. Una semplice affermazione di ‘pena eccessiva’, senza un’analisi critica della motivazione, è destinata all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti, relativi all’eccessività della pena, sono stati considerati intrinsecamente generici e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per giustificare la pena?
La Corte d’Appello ha giustificato la pena considerandola proporzionata alla gravità del fatto, basandosi sulla quantità e il valore commerciale della droga, le modalità della condotta, la presenza di una circostanza aggravante, la recidiva e l’applicazione della continuazione tra i reati.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6089  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena applicata (determinata in misura prossima al minimo edittale essendo stata computata in un anno di reclusione ma aumentata per effetto dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quater cod. pen; per la recidiva e applicazione della continuazione) fosse proporzionata alla gravità del fatto per la quantità e valore commerciale della droga detenuta e per le complessive modalità della condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2  , 0 222(. 1
Così deciso :12.33