Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione Resiste al Vaglio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze che derivano dalla presentazione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge, affrontando il tema della inammissibilità ricorso cassazione. La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di spaccio di sostanze stupefacenti, confermando la decisione dei giudici di merito e sanzionando il ricorrente per aver proposto un ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso: Attività di Spaccio e Aumento di Pena
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, lamentando un vizio di motivazione in relazione all’aumento di pena che gli era stato inflitto per la continuazione nel reato di spaccio. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avevano adeguatamente giustificato la misura dell’aumento sanzionatorio. L’attività illecita, tuttavia, si era protratta per anni in via continuativa, nonostante precedenti condanne e arresti subiti dall’imputato, e si caratterizzava per un elevato numero di cessioni di droga, come descritto dagli stessi acquirenti.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito una motivazione adeguata e logica. La decisione sull’entità dell’aumento di pena per la continuazione rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione, se correttamente motivata come nel caso di specie, non può essere messa in discussione nel giudizio di legittimità, che è circoscritto alla sola verifica della corretta applicazione della legge e non a una nuova valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione su due pilastri fondamentali: l’insindacabilità della valutazione discrezionale del giudice di merito e le conseguenze procedurali dell’inammissibilità.
Il Giudizio Discrezionale e la sua Insindacabilità
La Corte d’Appello aveva ribadito la congruità della pena basandosi su elementi concreti: la spiccata pericolosità a delinquere dell’imputato, manifestata attraverso un’attività di spaccio prolungata e sistematica, e la sua indifferenza verso i precedenti provvedimenti giudiziari. Questa motivazione è stata ritenuta sufficiente e non illogica dalla Cassazione. Pertanto, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione nel merito è stato respinto, in quanto esula dai poteri della Corte di Cassazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente. In assenza di una prova che l’inammissibilità sia dovuta a cause non imputabili al proponente (assenza di colpa), quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria, ritenuta equa nella misura di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto anche da una storica sentenza della Corte Costituzionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Le valutazioni discrezionali dei giudici delle precedenti istanze, come la determinazione della pena, non sono censurabili in sede di legittimità se supportate da una motivazione logica, coerente e non contraddittoria. La pronuncia sottolinea inoltre l’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità effettivi, per non incorrere non solo in una pronuncia sfavorevole, ma anche in significative sanzioni economiche.
Quando è inammissibile un ricorso in Cassazione che lamenta un vizio di motivazione sulla pena?
Un ricorso di questo tipo è inammissibile quando critica una valutazione discrezionale del giudice di merito (come la quantificazione della pena) che è supportata da una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, basata su elementi concreti come la pericolosità dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche se un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Salvo che non si dimostri l’assenza di colpa, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte in via equitativa (nel caso di specie, 3.000 euro).
La Corte di Cassazione può riesaminare la congruità della pena decisa in appello?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la congruità o l’adeguatezza della pena (giudizio di merito), ma può solo verificare che la decisione del giudice sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione corretta (giudizio di legittimità).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27570 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’aumento di pena inflitto per la continuazione, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale – il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, ribadito la congruità della pena irrogata considerazione della pericolosità a delinquere dell’imputato, il quale ha svolto in via continuativa, per anni, l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e ci nonostante le condanne e gli arresti precedentemente subiti, e dell’elevato numero di cessioni descritte dagli acquirenti;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.