Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione sulla Pena è Insindacabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la valutazione sulla congruità della pena è di competenza esclusiva dei giudici di merito. Se la loro decisione è supportata da una motivazione logica e coerente, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Questo caso, riguardante la coltivazione di stupefacenti, offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando le doglianze si limitano a riproporre questioni già esaminate e a criticare l’apprezzamento del giudice.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per la coltivazione e produzione di marijuana, in violazione dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna, ritenendo la pena adeguata alla gravità dei fatti. In particolare, i giudici avevano evidenziato che l’attività dell’imputato non era né rudimentale né di ridotte dimensioni, ma configurava una vera e propria impresa finalizzata alla vendita a un mercato di consumatori non ristretto. Di conseguenza, era stata negata sia l’applicazione della pena minima sia la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando essenzialmente un’errata valutazione della pena da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la doglianza dell’imputato non rappresentava una critica a vizi di legge o a difetti logici della motivazione, ma costituiva una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una spiegazione congrua e logica per le proprie decisioni, sia riguardo all’entità della pena sia al diniego della sospensione condizionale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha articolato la sua motivazione su due pilastri principali:
1. La discrezionalità del giudice di merito: La graduazione della pena, ai sensi degli artt. 132 e 133 del codice penale, è un’attività che rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in sede di cassazione, a meno che la decisione non sia palesemente arbitraria, illogica o priva di motivazione. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano giustificato la pena inflitta facendo riferimento alle concrete modalità della condotta, descrivendola come un’attività organizzata e non occasionale. Questa motivazione è stata ritenuta sufficiente, logica e non contraddittoria.
2. I limiti del giudizio di cassazione: Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti e il merito delle decisioni. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Pertanto, un ricorso che si limita a dissentire dalla valutazione operata dai giudici di merito, proponendone una alternativa ritenuta più corretta dalla difesa, esula dai poteri della Corte di Cassazione e deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: per ottenere una revisione della pena in Cassazione, non è sufficiente sostenere che essa sia eccessiva. È necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è viziata da un’evidente illogicità o da una violazione di legge. In assenza di tali vizi, il ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele (doglianze) erano una semplice riproposizione di motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, e la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta logica, congrua e non contraddittoria.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo alta?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la congruità della pena, poiché questa rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può intervenire solo se la determinazione della pena è frutto di un ragionamento palesemente illogico, arbitrario o se la motivazione è del tutto assente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME NOME proposto ricorso con difensore avve sentenza della Corte d’appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata co del di Foggia dì condanna del predetto per più condotte ai sensi dell’art. 73, comma n. 309/1990 (in Cerignola, il 21/9/2017);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che la doglianza costituisce mera di motivo di gravame, esamiNOME dal giudice d’appello attraverso una motivazione co sono state congruamente esposte le ragioni della ritenuta congruità della impossibilità di attestarla al minimo edittale (rinviando alle modalità della con l’imputato impiantato una vera e propria attività non rudimentale, né di ridotte coltivazione e produzione di marijuana, da destinare a un non ristretto mercato di c ma anche di ridurre gli aumenti per la continuazione interna, trattandosi di episodi cosicché risulta normativamente coerente il mancato riconoscimento del benefi sospensione condizionale della pena;
rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice d esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della co pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico da sufficiente motivazione (sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), nella specie, avendo i giudici giustificato le proprie determinazioni in maniera del logica e non contraddittoria, essendosi la difesa limitata a dissentire da essa, pr propria che ritiene più corretta;
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pag spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024