Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASAVATORE il 22/01/1962
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’
73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificata l’originaria imputazione.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole dell’erronea applicazi dell’art. 133 cod. pen.
Considerato che i rilievi proposti sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi d
necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed i contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concret irrogata, inferiore alla media edittale, è sostenuto da conferente motivazio
avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputat gravato da plurimi precedenti anche specifici e la gravità del fatto, che, sebb
sussunto sotto la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ri essere di non trascurabile rilevanza.
Rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti i di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena la giurisprudenza
legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazion del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena
allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determin nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui a 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 258410-
01).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Prideite