Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando la Valutazione della Pena è Insindacabile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il caso tratta l’inammissibilità ricorso Cassazione presentato da un imputato contro la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La decisione della Suprema Corte chiarisce quando e perché le valutazioni del giudice di merito sulla pena diventano definitive.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua contestazione non riguardava la colpevolezza, bensì aspetti legati alla commisurazione della sanzione penale. In particolare, il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero applicato la pena nel minimo edittale e non gli avessero riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della condanna.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
L’unico motivo di doglianza si concentrava sulla presunta ingiustizia della pena inflitta. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non concedere il massimo beneficio possibile in termini sanzionatori. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato tali censure come inammissibili. Questo perché le scelte relative alla quantificazione della pena e alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere può essere sindacato in sede di legittimità solo qualora la motivazione a supporto sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa che non si è verificata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso non solo inammissibile, ma anche manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto esente da vizi logici. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato chiaramente le ragioni della sua decisione: la pena applicata, seppur dosata sulla soglia minima prevista dalla legge, era stata considerata proporzionata sia alle caratteristiche oggettive del fatto reato, sia a quelle soggettive dell’imputato.
Un elemento decisivo in questa valutazione è stato il richiamo ai precedenti penali del ricorrente. Questi precedenti sono stati interpretati come espressione di una “persistenza nell’attitudine a delinquere”, un fattore che legittimamente orienta il giudice verso un trattamento sanzionatorio più severo e giustifica il diniego delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la Corte di Cassazione funge da custode della corretta applicazione della legge (giudice di legittimità) e non può sostituire la propria valutazione a quella, logica e motivata, del giudice di merito sui fatti e sulla commisurazione della pena. La presenza di precedenti penali si conferma un criterio valido e rilevante per negare benefici come le attenuanti generiche, specialmente quando indicano una tendenza consolidata a violare la legge.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è possibile contestare la misura della pena in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità. La Corte di Cassazione non può riesaminare la valutazione discrezionale sulla congruità della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti, relativi alla mancata applicazione del minimo edittale e al diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità, essendo la motivazione della corte d’appello logica e coerente.
Quali fattori ha considerato la Corte per giustificare la pena applicata?
La Corte ha ritenuto la pena proporzionata tenendo conto delle caratteristiche soggettive e oggettive del fatto e, in particolare, dei precedenti penali dell’imputato, considerati come espressione di una persistente attitudine a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30788 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN. DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contestano la mancata applicazione del minimo edittale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che la pena in concreto applicata, dos sulla soglia minima edittale, appare proporzionale alle caratteristiche soggettive e oggettive fatto, anche tenuto conto dei precedenti penali dell’imputato, espressione di una persistenz nell’attitudine a delinquere;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.