Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Valutazione sulla Pena
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla valutazione della pena. Quando un ricorso viene presentato davanti alla Suprema Corte, non si apre un terzo grado di giudizio sul merito, ma si svolge un controllo sulla corretta applicazione della legge. Il concetto di inammissibilità ricorso Cassazione diventa centrale quando i motivi proposti mirano, di fatto, a una nuova valutazione degli elementi già considerati dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge. Analizziamo come la Corte abbia applicato questo principio in un caso di furto aggravato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Una contestazione relativa all’applicazione dell’aggravante della destrezza.
2. Una doglianza sulla commisurazione della pena, in particolare per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.
L’imputato chiedeva, in sostanza, una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, ritenendolo eccessivamente severo.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni nette. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte lo ha definito ‘palesemente inconferente’, poiché la Corte d’Appello aveva già, di fatto, escluso l’aggravante della destrezza nella sua sentenza.
Il cuore della decisione, però, risiede nell’analisi del secondo motivo, quello relativo alla pena e alle attenuanti. La Corte ha ritenuto che i profili sollevati dal ricorrente fossero infondati perché la decisione della Corte d’Appello era sostenuta da una motivazione coerente e logica.
Il Principio di Diritto sulla Valutazione della Pena
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel giudizio di legittimità, è inammissibile una censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena. La determinazione della sanzione è un’attività discrezionale del giudice di merito che non può essere messa in discussione in Cassazione, a meno che non sia il risultato di ‘mero arbitrio o di un ragionamento illogico’. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di non concedere un’ulteriore riduzione della pena fosse ampiamente giustificata. I giudici di merito avevano infatti posto in evidenza elementi concreti e pertinenti, quali:
* La personalità negativa dell’imputato: un fattore chiave nella valutazione complessiva.
* I plurimi precedenti penali: che indicavano una propensione a delinquere.
* L’entità del fatto: giudicato di non minima offensività, anche in considerazione delle modalità della condotta.
Questi elementi, secondo la Cassazione, costituivano una base motivazionale solida e non illogica, rendendo la decisione sulla pena incensurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una rivalutazione era destinato all’insuccesso.
Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità
L’ordinanza conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è limitato a questioni di pura legittimità, come la violazione di legge o il vizio di motivazione palesemente illogico. Non è una sede in cui si possano ridiscutere i fatti o la valutazione discrezionale del giudice sulla congruità della pena, se questa è supportata da un percorso argomentativo coerente. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria sottolinea la necessità di formulare ricorsi basati su vizi concreti e non su un generico dissenso rispetto alla decisione di merito.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice d’appello?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione della congruità della pena se la decisione del giudice di merito è basata su una motivazione logica e non arbitraria. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché un motivo era inconferente (riguardava un’aggravante già esclusa in appello) e l’altro mirava a una rivalutazione della pena, censura non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della corte d’appello è logica e adeguata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare una riduzione della pena?
La Corte d’Appello ha negato un’ulteriore riduzione della pena basandosi sulla personalità negativa dell’imputato, sui suoi numerosi precedenti penali e sull’entità del fatto, considerato di non minima offensività per le modalità della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31644 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERLIZZI il 09/04/1984
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole dell’applicazione della Circostanza aggravante della destrezza e della commisurazione della pena, deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
Considerato che il primo motivo di ricorso è palesemente inconferente, avendo la Corte d’appello provveduto ad escludere l’aggravante della destrezza.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante della violenza sulle cose sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di elementi idonei al riconoscimento dell’ulteriore riduzione della pena invocata, attesa la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti, e l’entità del fatto, di non minima offensività per le modalità della condotta.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
ente II