Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME natq il 30/11/1982
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela, con
la quale era stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 496 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia;
– Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di
responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che è generico e fondato su argomenti che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, pertanto, risultano essere non specifici. Invero, omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.
2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del
18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta l’eccessività della pena e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati con motivazione logica. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso in esame, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto sia rispetto alla graduazione della pena, sia rispetto all’esclusione della causa di non punibilità attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore della Cassa delle
Così deciso il 14/05/2025.