Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49851 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49851 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GONZALES CANO NOME CU.I CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
177. R.G. 24428 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 16 D.I.gs. 286/1998 e carenza di motivazione in relazione all’espulsione dell’imputato, non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagina 2 della sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Le doglianze non possono esser, peraltro, dedotte per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in dat 7 novembre 2023
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