Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Prescrizione Non Salva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: l’inammissibilità del ricorso cassazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata. Questa decisione evidenzia l’importanza fondamentale della corretta formulazione degli atti di impugnazione e le gravi conseguenze di un ricorso generico.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Troppo Generico
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova per il reato di tentato furto. L’imputato contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte come del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Le doglianze sono state ritenute generiche, senza una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla sentenza impugnata che avrebbero dovuto giustificare l’annullamento della condanna. Tale genericità non ha permesso al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Inammissibilità Ricorso Cassazione e la Regola sulla Prescrizione
Nonostante nel corso del giudizio di legittimità fosse maturato il termine massimo di prescrizione per il reato contestato (commesso l’8 luglio 2015, con prescrizione maturata l’8 gennaio 2023), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Principio Consolidato dalla Giurisprudenza
La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione. Secondo tale principio, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente la costituzione di un valido rapporto di impugnazione. Questa barriera processuale impedisce al giudice di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano intervenute successivamente alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale non è idoneo a investire validamente il giudice dell’impugnazione. Si tratta di una sorta di “filtro” che impedisce l’accesso al giudizio di merito quando l’atto introduttivo è palesemente carente nei suoi elementi essenziali. In questi casi, la declaratoria di inammissibilità prevale su ogni altra potenziale valutazione, inclusa quella relativa alla prescrizione del reato.
Il rigore formale richiesto per gli atti di impugnazione non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori siano gravate da ricorsi pretestuosi o non adeguatamente argomentati. La conseguenza per il ricorrente è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiungono anche le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve come monito sull’importanza cruciale della diligenza e della precisione nella redazione dei ricorsi per cassazione. Un atto di impugnazione generico o manifestamente infondato non solo è destinato al fallimento, ma può anche precludere l’applicazione di istituti favorevoli all’imputato, come la prescrizione. Per gli avvocati, ciò significa che l’analisi della sentenza impugnata e l’articolazione dei motivi di ricorso devono essere estremamente rigorose, dettagliate e fondate su solide argomentazioni giuridiche, per evitare che un vizio di forma si traduca in un irrimediabile danno sostanziale per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen., presentando deduzioni generiche senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno.
Perché la Corte non ha dichiarato la prescrizione del reato, nonostante fosse maturata?
La Corte non ha potuto dichiarare la prescrizione perché l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, preclude al giudice la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata, come previsto dall’art. 129 cod. proc. pen. e dalla giurisprudenza consolidata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che l’unico motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità, dell’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivaz dell’atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ad esercitare il proprio sindacato;
considerato che, il massimo della pena edittale stabilita per il reato di furto è 6 anni, che il delitto di tentato furto di cui al capo a) della imputazione è stat commesso ‘8/07/2015, il termine massimo di prescrizione è maturato ‘8/01/2023 (6+1/4);
che, invero, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell’ 8/05/2013, Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere COGNOME tensore
Il Presid t