Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30705 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 15/11/1975
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 giugno 2024, che, decidendo a seguito di annullamento con trasmissione atti della Quarta Sezione Penale (sentenza n. 4929 del 24 gennaio 2024), ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cosenza il 28 novembre 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di giorni 20 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del ex art. 116 del d.lgs. 285/1992; fatto commesso in Agro di Rende il 19 ottobre 2019.
Letta la memoria del 24 febbraio 2025, con la quale l’avvocato NOME COGNOME difensore fiducia di NOME, ha chiesto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Osservato che i motivi di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione, la manc assunzione di una prova decisiva e l’inosservanza di norme processuali, sono manifestamente infondati perché generici, dovendosi considerare, quanto all’eccezione sull’omessa notifica d decreto che dispone il giudizio, che la stessa risulta superata dalla richiamata sentenza annullamento della Quarta Sezione Penale, che aveva già riconosciuto il vizio processuale ora di nuovo dedotto in maniera non specifica, mentre, quanto alle ulteriori doglianze, deve rileva che le stesse non si confrontano con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, i cui sono state esposte in maniera esauriente le ragioni poste a fondamento della conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, e ciò anche alla luce del richiamo alla definitiv momento della seconda infrazione stradale, della precedente violazione ascrivibile a Martino.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Precisato che, al momento della sentenza impugnata, non era maturata la prescrizione quinquennale del reato. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epo successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l’inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazi dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr. Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172
Evidenziato infine che la richiesta di conversione della pena detentiva ex art. 20 bis cod. pen., implicante valutazioni di merito, avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Corte di appello
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
6l
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma I’ll aprile 2025.