Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4204 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a REGGIO CALABRIA il 07/07/1967
NOME nato il 06/05/1980
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero la Corte d’appello a pag. 8 della sentenza impugnata ha ritenuto NOME COGNOME partecipe dell’associazione sulla base delle intercettazioni e degli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME con il quale si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, peraltro la censura involge il contenuto di dialoghi intercettati che sono stati apprezzati anche alla luce degli altri elementi di prova pure declinati in sentenza;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero, la Corte d’appello a pag. 8, 12 e 13 della sentenza impugnata ha ritenuto NOME COGNOME partecipe dell’associazione sulla base delle
intercettazioni e degli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro, con ciò dando motivatamente conto dell’esistenza di elementi dimostrativi dell’esistenza di un concorso necessario nel reato per come correttamente desunto sia da indici propri della riferibilità del pactum sceleris anche al ricorrente sia dalla partecipazione ai singoli episodi delittuosi;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 13 della sentenza impugnata, ove la Corte d’appello ha escluso la concessione delle generiche sulla base della gravità delle condotte desumibili dalla loro ampiezza e persistenza), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
ritenuto peraltro che il reato si è prescritto successivamente alla sentenza della Corte d’appello (vedi pag. 13 della sentenza impugnata) ma che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell’8/05/2013, COGNOME Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266);
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere,Estensore
Il Presidente