Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Fatti non si Discutono più
L’ordinanza n. 15196 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo con fermezza il principio della inammissibilità ricorso Cassazione quando questo si trasforma in un tentativo di rivalutare i fatti. Questo caso, riguardante una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, illustra chiaramente perché la Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove ridiscutere le prove, ma il custode della corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente tre:
- Una critica alla valutazione della responsabilità penale, contestando la sussistenza dell’elemento oggettivo (la minaccia) e soggettivo (il dolo) del reato.
- Una contestazione sulla conferma dell’aggravante della recidiva, ritenuta ingiustamente applicata dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di rileggere e reinterpretare il compendio probatorio che aveva già portato alla sua condanna nei due precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni nette che tracciano una linea invalicabile tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e quello di legittimità (Cassazione).
L’inammissibilità ricorso Cassazione per motivi di fatto
Il cuore della decisione riguarda i primi due motivi di ricorso. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non stava lamentando un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, stava tentando di ‘accreditare la carenza di detti presupposti attraverso una richiesta di rilettura del compendio probatorio’.
Questa operazione, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza, è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e completa, già svolta dai giudici di merito. Pertanto, i motivi sono stati considerati inammissibili.
La Manifesta Infondatezza del Motivo sulla Recidiva
Anche il terzo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato negativamente. La Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura’ già adeguatamente respinta dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano infatti motivato la conferma della recidiva facendo riferimento alle ‘plurime condanne ed espiazione di pene’ a carico del ricorrente, elementi che dimostravano una sua ‘persistente propensione alla trasgressione delle prescrizioni’.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra i ruoli dei diversi gradi di giudizio. I tribunali di primo grado e le Corti d’Appello hanno il compito di accertare i fatti, analizzare le prove e decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione delle sentenze non sia palesemente illogica o contraddittoria. Qualsiasi tentativo di portare davanti alla Suprema Corte questioni fattuali, mascherandole da vizi di legittimità, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa regola procedurale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici precedenti. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici gravi nella sentenza impugnata. Proporre un ricorso basato su una diversa interpretazione dei fatti non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di un’ammenda. Questa decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, garantendo che essa rimanga il vertice del sistema giudiziario per l’interpretazione della legge, senza trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio sul merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della vicenda.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva in una sentenza?
La recidiva viene giustificata analizzando il passato criminale dell’imputato. Nel caso specifico, la Corte ha confermato la sua applicazione sulla base delle plurime condanne precedenti e delle pene già espiate, che dimostravano una persistente propensione del soggetto a commettere reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRUNICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura, in genere, la responsabilit in ordine al contestato delitto di cui all’art. 337 cod. pen., quanto a elemento oggettivo minaccia e al dolo del reato, sono declinati in fatto nella parte in cu il ricorrente accreditare la carenza di detti presupposti attraverso una richiesta di rilettura del compe probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, invece svolta dai Giudici di merito completezza e logicità;
rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il terzo motivo con cui si rivolgono critiche alla part decisione che ha ritenuto di confermare l’applicata recidiva rinviando, ai fini della apprez persistente propensione del ricorrente alla trasgressione delle prescrizioni, alle plu condanne ed espiazione di pene afferenti anche reati specifici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.