Inammissibilità Ricorso Cassazione: quando la rilettura delle prove è vietata
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Con l’ordinanza n. 5577/2024, i Giudici Supremi hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso Cassazione presentato da un imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, perché basato su una non consentita rilettura delle prove. Questo provvedimento offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del ricorso alla Suprema Corte.
Il caso in esame: un ricorso contro la condanna per resistenza
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del Codice Penale. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando le proprie difese su due punti principali:
1. La presunta errata configurazione del reato di resistenza e la mancanza di un nesso causale tra le lesioni contestate e la condotta sanzionata.
2. La misura del trattamento punitivo, ritenuta eccessiva.
L’obiettivo del ricorrente era, in sostanza, ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare della testimonianza di una persona informata sui fatti, per dimostrare la propria tesi difensiva.
La decisione della Corte e i limiti del giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: la Corte Suprema non può riesaminare i fatti o le prove, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di proporre una ‘rilettura alternativa delle fonti probatorie’ si scontra con l’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le motivazioni della Corte
I giudici hanno spiegato che i motivi presentati dalla difesa non erano ammissibili in sede di legittimità. Essi non evidenziavano specifici ‘travisamenti dei fatti’ – cioè una percezione palesemente errata di una prova decisiva – ma si limitavano a contrapporre la propria interpretazione delle prove a quella, ritenuta logica e coerente, dei giudici di merito.
La Corte ha osservato come la sentenza d’appello fosse ben motivata, immune da manifeste incongruenze e coerente con tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, incluso l’aspetto psicologico (elemento soggettivo). Anche il motivo relativo alla pena è stato giudicato infondato, poiché la decisione dei giudici di secondo grado era supportata da una motivazione sufficiente e non illogica, avendo adeguatamente considerato le argomentazioni difensive.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza riafferma con chiarezza la funzione e i confini del ricorso per Cassazione. Non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve concentrarsi su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti, basata su una diversa valutazione delle stesse prove già esaminate, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si basava su una richiesta di rilettura delle prove e dei fatti, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del Codice di Procedura Penale e confermato in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché contrastare la configurabilità della resistenza e l’assenza del nesso teleologico tra le lesioni al capo c) e la condotta sanzionata ai sensi dell’ari: 337 cp muove da una non consentit alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avuls pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate d giudici di merito (non può ritenersi tale quella addotta in relazione alla dposizione del COGNOME, trascritta in modo parziale e, nei tratti riportati, priva di valenza decisiva a s dell’assunto difensivo) e ciò a fronte di una lettura delle acquisizioni probatorie che appa contro immune manifeste incongruenze logiche, coerente ai tratti costitutivi del reato contesta anche con riguardo all’elemento soggettivo, vagliato e confermato all’esito di una adeguat disamina delle doglianze difensive;
l’ultimo motivo di ricorso attiene alla misura del trattamento punitivo, contrastato in te di manifesta infondatezza perché anche in parte qua la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.