Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è Solo un Tentativo di Rigiudicare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione presentato da un imputato, poiché i motivi erano palesemente volti a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa ai giudici di piazza Cavour. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i confini e lo scopo del ricorso alla massima istanza giurisdizionale.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall’art. 424 del codice penale. La sentenza della Corte d’Appello aveva confermato la precedente condanna, realizzando così una cosiddetta ‘doppia conforme’. All’imputato erano state riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, e applicata la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato.
Nonostante la doppia pronuncia di colpevolezza, la difesa ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al diniego, da parte dei giudici di merito, di una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. In sostanza, si contestava la valutazione delle prove e delle perizie già acquisite.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Manifesta Infondatezza
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno osservato che le critiche mosse dall’imputato non evidenziavano reali errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, esse rappresentavano un tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda, chiedendo alla Suprema Corte di compiere una nuova e diversa valutazione del peso delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte ha chiarito che le critiche del ricorrente erano ‘manifestamente infondate’ e si risolvevano in una richiesta di ‘rivalutazione di aspetti attinenti al fatto’. La sentenza d’appello, secondo i giudici, aveva già esaminato in modo coerente e logico tutti gli elementi, comprese le contestazioni relative alla perizia psichiatrica, che il ricorso aveva criticato in modo solo ‘generico’.
La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma quello di garante della corretta applicazione della legge e della logicità delle motivazioni. Non essendo stata riscontrata alcuna contraddittorietà o palese illogicità nella decisione dei giudici d’appello, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando ipotesi di esonero, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve come un importante monito: il ricorso per cassazione deve essere fondato su precise censure di legittimità e non può trasformarsi in un pretesto per tentare di ottenere una terza valutazione del merito. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte dai giudici dei gradi precedenti è destinato a una sicura declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il proponente.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. Essi non denunciavano vizi di legge o illogicità della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la sentenza era una ‘doppia conforme’?
Significa che la Corte d’Appello aveva confermato in pieno la sentenza di condanna emessa dal tribunale di primo grado. Entrambi i gradi di giudizio di merito avevano quindi raggiunto la medesima conclusione sulla colpevolezza dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, per legge, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20643 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 01CUEAI) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata;
Rilevato che – avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 424 cod. pen. e quindi condannato, con “doppia conforme”, alla pena di mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, nonché applicazione della diminuente del rito abbreviato – l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, quanto al diniego di rinnovazione istruttoria;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui ríproposizione è volta – con tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. Né sussiste alcuna contraddittorietà della sentenza impugnata, oggetto peraltro di ,critica solo generica in sede di impugnazione/ c/ft-c4 //) z / 7 A4L:t4 V GLYPH V INDIRIZZOIL eSrLE ,Pri –
Rilevato che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue ex leg la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.