Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Vietata
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro ordinamento. La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non ha il compito di riesaminare i fatti del processo, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio in un caso di contraffazione e ricettazione, offrendo spunti chiari sui limiti dell’impugnazione.
Il Caso: Condanna per Contraffazione e Ricettazione
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto da parte della Corte d’Appello di Palermo per i reati di cui agli articoli 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione) del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile della commercializzazione di pen-drive contraffatte.
Avverso tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente sosteneva che non vi fosse la prova certa dell’avvenuta contraffazione dei dispositivi elettronici, elemento costitutivo dei reati contestati.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il nucleo centrale dell’argomentazione difensiva era volto a contestare l’affermazione di responsabilità basandosi sulla presunta mancanza di prove concrete sulla falsificazione della merce. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere provata la contraffazione.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le censure proposte non rappresentavano reali vizi di legittimità, come un’errata interpretazione della legge o una motivazione manifestamente illogica. Al contrario, si trattava di un tentativo “surrettizio” di introdurre nel giudizio di legittimità una nuova valutazione degli elementi fattuali già ampiamente esaminati dalla corte territoriale.
La Funzione della Corte di Cassazione
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo ruolo non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, ogni ricorso che si limiti a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendone una alternativa, è destinato all’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica, congrua e coerente con gli elementi probatori emersi nel corso del processo. La Corte d’Appello aveva puntualmente disatteso la tesi difensiva, ricostruendo i fatti in modo adeguato e non censurabile in sede di legittimità. I giudici di merito avevano concluso, sulla base delle emergenze processuali complessive, che vi era prova certa della contraffazione della merce.
Di conseguenza, non essendo stato riscontrato alcun vizio motivazionale deducibile in quella sede, e poiché le censure erano interamente incentrate su una nuova rivalutazione di elementi di mero merito, il ricorso è stato giudicato del tutto infondato e, quindi, inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio sulla legittimità della decisione, non sui fatti. Chi intende proporre ricorso deve concentrarsi su eventuali errori di diritto commessi dal giudice di appello o su vizi logici evidenti e macroscopici della motivazione, senza tentare di ottenere una terza valutazione delle prove. La decisione sottolinea che una ricostruzione fattuale ben argomentata e logicamente coerente da parte dei giudici di merito è insindacabile in sede di legittimità, anche se la difesa propone una lettura alternativa degli stessi elementi.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che chiede un riesame dei fatti è inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte ha ritenuto infondate le censure del ricorrente sulla prova della contraffazione?
La Corte ha ritenuto le censure infondate perché non evidenziavano un vizio di legge o un difetto logico nella motivazione della Corte d’Appello. Al contrario, miravano a una nuova valutazione degli elementi di fatto, contestando nel merito la prova della contraffazione che i giudici dei gradi precedenti avevano già ritenuto certa sulla base di una ricostruzione logica e adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50284 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50284 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FUJIAN( CINA) il 27/12/1975
avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. 7111/2019
FATTO E DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla affermazione della propria responsabilità in ordine ai reati contestatigli ex artt. 474 (capo a) e 648 cod. (capo b), in particolare lamentando che non sussistevano i reati contestati in quanto difetta la prova della intervenuta contraffazione delle pen -drive in questione.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure proposte con il presente ricorso vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che – nell’esaminare i medesimi motivi d doglianza dedotti con il presente ricorso – con motivazione logica, congrua e del tutto coerent con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva, evidenzian con una ricostruzione in fatto congrua ed adeguata e come tale non censurabile in questa sede che alla luce delle complessive emergenze processuali vi era prova certa della contraffazione della merce de qua.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censu essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di me merito, appaiono del tutto infondate.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2019
H consigliere estensore
II presidente