Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la rivalutazione dei fatti è preclusa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Questa decisione chiarisce i confini invalicabili del sindacato della Suprema Corte, confermando l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi proposti mirano a una semplice rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di tre individui. Due di essi erano stati ritenuti colpevoli dei reati di minaccia e lesioni, mentre il terzo rispondeva unicamente del delitto di lesioni. Insoddisfatti della decisione, i tre imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ribaltare il verdetto di colpevolezza.
I motivi del ricorso: una richiesta di rivalutazione
Nel loro ricorso, gli imputati non hanno lamentato un’errata applicazione della legge o un vizio procedurale. Al contrario, hanno chiesto alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove emerse durante il processo. In sostanza, hanno tentato di ottenere un riesame del materiale probatorio, che includeva le dichiarazioni della persona offesa, le testimonianze di altre persone, un filmato acquisito agli atti e le relazioni mediche relative alle lesioni subite dalla vittima.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno sottolineato che la richiesta degli imputati esulava completamente dalle competenze della Corte stessa. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare le prove e decidere se condividere o meno la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata, ovvero controllare che non vi siano stati errori nell’applicazione delle norme di legge (vizi di legittimità).
Le motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione ‘congrua’ e su un ‘solido compendio probatorio’. Il giudice di secondo grado aveva già considerato e valutato tutti gli elementi probatori, giungendo a una conclusione logica e ben argomentata. Proporre una ‘diversa lettura’ di quegli stessi elementi, come fatto dai ricorrenti, non costituisce un motivo valido per un ricorso in Cassazione. Citando un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare una decisione delle Sezioni Unite del 1997), la Corte ha ribadito che la valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova analisi fattuale in sede di legittimità è destinato a fallire.
Conclusioni: i limiti del giudizio in Cassazione
Questa ordinanza serve come un importante monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non per contestare l’apprezzamento dei fatti. Quando un ricorso si limita a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi, senza individuare specifici vizi di legittimità, la sua sorte è segnata. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come le testimonianze o i filmati, per ottenere una valutazione diversa dei fatti?
No. Secondo l’ordinanza, la Corte di Cassazione non ha il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o una nuova valutazione delle prove. Questo compito è riservato esclusivamente ai giudici di merito, ovvero il Tribunale e la Corte d’Appello. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. La decisione impugnata diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva fondato la sua condanna, poi resa definitiva dalla Cassazione?
La sentenza della Corte d’Appello si basava su un solido compendio probatorio, che comprendeva le dichiarazioni della persona offesa, le deposizioni di altri testimoni, un filmato acquisito agli atti e le lesioni documentate dai referti medici della vittima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31555 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dei ricorrenti COGNOME e COGNOME per i delitti di minaccia e di lesioni e del ricorrente COGNOME per il solo delitto di lesioni;
Considerato che gli imputati, con entrambi i motivi proposti, chiedono una rivalutazione dei fatti e delle prove deducendo a supporto delle proprie doglianze circostanze di mero fatto che esulano dal sindacato demandato a questa Corte di legittimità, a fronte di una motivazione congrua, come quella della decisione impugnata, che, con riferimento alle analoghe censure spiegate in appello, ha valorizzato il solido compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e da quelle di altri testi, nonché dal filmato acquisito e dalle lesioni refertate alla vittima (pag. 4);
Ricordato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/05/2024