Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Vietata
L’ordinanza n. 29774 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Con questa decisione, la Suprema Corte chiarisce i confini dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione, sottolineando che non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una semplice rilettura delle prove o una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici dei gradi precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 336 del codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta di questa pronuncia è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e del pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto di Rivalutazione del Merito e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha osservato che le censure sollevate dal ricorrente non miravano a denunciare un errore di diritto o un vizio procedurale della sentenza impugnata, ma erano dirette a ottenere “una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa”.
In altre parole, il ricorrente non stava contestando la corretta applicazione della legge, ma stava tentando di convincere la Cassazione che la Corte d’Appello avesse interpretato male le prove e i fatti. Questo tipo di valutazione, tuttavia, è precluso alla Suprema Corte, il cui compito è esclusivamente quello di svolgere un “controllo di legittimità”. La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva già ampiamente scrutinato gli elementi di prova, giungendo alla sua conclusione attraverso un “puntuale e logico apparato argomentativo”, ritenuto non censurabile in sede di Cassazione.
Il ricorso è risultato quindi privo della sua funzione tipica, trasformandosi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve come un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso, per essere ammissibile, deve concentrarsi su questioni di pura legittimità: violazioni di legge, vizi procedurali o difetti di motivazione che rendano la sentenza illogica o contraddittoria. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dai giudici di merito è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Pertanto, è fondamentale che l’atto di impugnazione sia redatto con rigore tecnico, distinguendo nettamente le critiche sulla ricostruzione fattuale da quelle sulla corretta applicazione del diritto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente non denunciavano vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un controllo di legittimità?
Il giudizio di merito (primo e secondo grado) si occupa di ricostruire i fatti e valutare le prove per decidere sulla colpevolezza o innocenza. Il controllo di legittimità, proprio della Corte di Cassazione, si limita a verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e seguito le procedure, senza riesaminare i fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29774 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 336 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nell’unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024