Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42724 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria fatta pervenire in data 14 ottobre 2024 dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe questa Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha rigettato i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del 12 ottobre 2023 della Corte di appello di Napoli che, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il concorso nella detenzione e porto di un ordigno esplosivo utilizzato per distruggere l’esercizio commerciale di NOME COGNOME (artt. 2 e 4, I. 2 ottobre 1967, n. 895, in data 3 febbraio 2016 – capo C, in parte), nonché del solo NOME COGNOME per i reati aggravati di tentativo di uccisione di un cane e di uccisione di un altro cane di proprietà di NOME COGNOME (art. 544-bis, 62 n. 2 cod. pen., in data 21 aprile 2016 – capo D), del reato di violenza privata continuata ai danni di COGNOME NOME (artt. 81 e 610 cod. pen., dall’ottobre 2015 all’aprile 2016 – capo E), nonché del reato di atti persecutori commesso ai danni della suddetta COGNOME NOME (art. 612-bis, primo, secondo e quarto comma, cod. pen., dal luglio 2015 a tutto l’aprile 2016 – capo F), rideterminando il trattamento sanzionatorio nei loro confronti e dichiarando non doversi procedere nei confronti dei suddetti per i reati di danneggiamento seguito da incendio di cui all’articolo 424, primo e secondo comma, cod. pen. (capi A, B e C), confermando la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili nonché al pagamento di una provvisionale;
– che il ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza da NOME COGNOME, che si duole dell’omesso rilievo, ad opera di questa Corte di cassazione, dell’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi D), E) e F), è manifestamente infondato, in quanto i motivi del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello che concernevano i capi D), E) e F) erano il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo e dalla sentenza della Corte di cassazione qui impugnata emerge che sono stati tutti ritenuti inammissibili;
– che, pertanto, devono trovare applicazione i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza «Aiello», secondo la quale, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale,
è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.