Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi Specifici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cardine della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione scatta quando i motivi di appello sono generici, ripetitivi o mirano a una rivalutazione dei fatti. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere quali requisiti deve possedere un ricorso per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano nei confronti di quattro persone per il reato di lesioni aggravate; uno degli imputati era stato condannato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, tutti gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni relative sia alla ricostruzione dei fatti sia al trattamento sanzionatorio.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione e le Ragioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni, ma si è fermata a un controllo preliminare, rilevando difetti strutturali nei motivi di appello che ne hanno impedito la trattazione. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
Le Censure come ‘Rilettura’ dei Fatti
Uno dei ricorrenti ha basato il proprio appello su una critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa della vicenda. La Corte ha respinto questa impostazione, ricordando che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, della Corte d’Appello. Un simile motivo è stato considerato una ‘non consentita rilettura degli elementi probatori’ e, pertanto, inammissibile.
La Genericità dei Motivi sull’Aggravante e sul Trattamento Sanzionatorio
Altri ricorrenti hanno contestato il riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche in questi casi, la Corte ha rilevato una grave carenza: l’aspecificità. I ricorsi, infatti, si limitavano a riproporre doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Erano, in sostanza, censure meramente riproduttive e generiche, incapaci di evidenziare un vizio di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul consolidato principio per cui il ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata. Non basta esprimere un generico dissenso, ma è necessario indicare con precisione l’errore di diritto commesso dal giudice di grado inferiore e argomentare il perché la sua decisione sarebbe illegittima. I ricorsi presentati, al contrario, erano privi di questa specificità: si traducevano in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, in una riproposizione di argomenti già disattesi senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza, o in contestazioni vaghe. Tale impostazione contrasta con la funzione stessa della Corte di Cassazione, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito significativo sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per Cassazione. Un ricorso efficace non è quello che ripropone all’infinito le stesse argomentazioni, ma quello che sa individuare e colpire con precisione chirurgica i vizi di legittimità della sentenza impugnata. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi presentati erano generici, non specifici, e in alcuni casi si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte in appello o a tentare una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa si intende per ‘aspecificità’ di un motivo di ricorso?
Significa che il motivo di ricorso è formulato in modo vago e non individua un preciso errore di diritto nella sentenza impugnata. È una critica generale che non si confronta puntualmente con la logica e le argomentazioni giuridiche sviluppate dal giudice del grado precedente.
Quali sono le conseguenze pratiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro per ciascuno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46650 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MERATE il 20/09/1984 COGNOME NOME nato a VARESE il 05/05/1976 NOME nato a POLLA il 09/08/1987 NOME nato il 16/09/1966
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 23473/24 COGNOME + 3
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen. (Corbetta) e lesioni aggravate (tutti);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso di COGNOME risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, là dove sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalle norme incriminatrici ivi compreso l’elemento psicologico (v. in particolare pag. 4145);
Ritenuto che le doglianze contenute nei sovrapponibili ricorsi di COGNOME e COGNOME circa la pretesa insussistenza dell’aggravante dei futili motivi di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (pag. 45,46);
Ritenuto inoltre che la doglianza di cui al primo motivo di ricorso di NOME (relativa al mancato riconoscimento della causa di improcedibilità di cui all’art. 13, comma 3-quater d.lvo. 286/1998) è a-specifica, in quanto non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (pag. 36-37);
Ritenuto infine che le censure di NOME e NOME in punto di trattamento sanzionatorio e, segnatamente, relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono prive di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva a fronte delle condotte poste in essere (pag. 50 per NOME) e della genericità delle allegazioni (pag. 51 per NOME);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024