Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21334 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21334 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il 14/02/1986
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la corrette della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il rea riciclaggio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa s che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità ed indeterminatezza delle ragi di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la compless delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettan assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogge di ricorso;
che, inoltre, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivame considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove logicamente incompatibili con la decisione adottata;
che, peraltro, le doglianze difensive tendono anche a prefigurare un rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del m estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazi di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudicanti;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati d ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia id disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi rest il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisivi rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basa elementi che attengono, ex adverso, all’interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede;
p- che,
nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 11895 del 17/02/2
Veroggìo, Rv. 244379 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla prov
contributo concorsuale dell’imputato che, presentando documentazione falsa di acquisto dell’autovettura tedesca, in realtà provento di furto, ne chiedeva la n
immatricolazione in Italia, nonché sulla non decisività delle doglianze difensiv contrastare tale indubbia ricostruzione, come nel caso dell’erronea indicazione
modello, trattandosi di mera distrazione del teste);
considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concre specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un c
riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assen elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta
che, più in particolare, l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’oner dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richie generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merí all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplícitato, con argomentazione esente da criticità giustfficative, le ragìonì del dìnìego (sì ved particolare, pag. 7 sulla genericità della richiesta difensiva);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così decìso, il 10 aprile 2025.