Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41611 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si deduce la carenza, contradittorietà e manife illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputa il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché ripropone genericame stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito con cor argomenti giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 5 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che deve essere ribadito che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento d legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequa le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è esattamente osservato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della crit argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si reali attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inarnmissibilità (artt. 581 e 591 c. debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutt indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di di degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
{Il Presidente