Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale sulla corretta redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Una recente decisione ha chiarito come l’omissione di una richiesta nel giudizio di appello e la mancanza di dettaglio nel ricorso possano portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo principio, seppur tecnico, ha implicazioni pratiche enormi per la difesa, sottolineando che ogni fase del processo richiede la massima diligenza e precisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato per il reato di cui all’art. 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). Il ricorrente lamentava, quale unico motivo, la mancata applicazione da parte della Corte d’Appello della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Si tratta di una norma che consente al giudice di non procedere alla condanna quando l’offesa, per le sue modalità e per l’esiguità del danno, risulti particolarmente lieve.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile, basando la propria decisione su una duplice e concorrente argomentazione. In primo luogo, i giudici hanno rilevato un vizio procedurale decisivo: la richiesta di applicare l’art. 131-bis non era mai stata formulata nei motivi del precedente atto d’appello. In secondo luogo, e in ogni caso, il motivo di ricorso è stato giudicato generico e privo di specificità. Il ricorrente, infatti, si era limitato a dolersi della mancata applicazione della norma, senza però indicare gli elementi concreti e fattuali che avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere l’offesa di particolare tenuità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri del diritto processuale penale. Il primo è il principio devolutivo dell’appello, secondo cui il giudice di secondo grado può decidere solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati con i motivi di impugnazione. Se una questione, come l’applicazione dell’art. 131-bis, non viene sollevata in appello, essa non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
Il secondo pilastro è il requisito della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente lamentare una violazione di legge in astratto; è necessario che il ricorrente articoli la propria censura indicando precisamente quali elementi del caso concreto avrebbero dovuto portare a una diversa decisione. Nel caso della particolare tenuità del fatto, la difesa avrebbe dovuto evidenziare le circostanze specifiche (le modalità della condotta, il grado della colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo) che rendevano l’episodio penalmente irrilevante. La mancanza di tale specificazione rende il motivo generico e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale: la strategia difensiva deve essere costruita e articolata con precisione sin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile ‘riservare’ questioni o motivi per il giudizio di Cassazione. Ogni richiesta, specialmente quelle che richiedono una valutazione discrezionale del giudice come l’applicazione dell’art. 131-bis, deve essere tempestivamente proposta e, soprattutto, solidamente argomentata sulla base degli elementi concreti emersi nel processo. La decisione in commento serve da monito sull’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione degli atti processuali, la cui mancanza può precludere l’esame nel merito della questione e portare a una condanna definitiva, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi: in primo luogo, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era stata presentata nei motivi d’appello; in secondo luogo, il motivo di ricorso era comunque privo di specificità, non indicando gli elementi concreti a sostegno della tenuità dell’offesa.
È possibile presentare un nuovo motivo di doglianza per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di quanto emerge dall’ordinanza, un motivo di ricorso che non è stato sollevato nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello) non può essere validamente proposto per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il ricorso si limita a enunciare una violazione di legge in modo generico, senza fornire al giudice gli elementi di fatto e di diritto specifici del caso concreto che dovrebbero sostenere tale violazione. Nel caso in esame, il ricorrente non ha spiegato perché l’offesa dovesse essere considerata di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 6292/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., con il quale si ce l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis co pen., deve essere dichiarato inammissibile;
Considerato, invero, che l’applicazione di detta causa di non punibilità non era stata richiesta con i motivi d’appello e che, in ogni modo, il motivo risu privo di specificità, non indicando gli elementi indicativi della tenuità dell’of (cfr. Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024