Inammissibilità ricorso Cassazione: l’importanza dei motivi specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla necessità di formulare i motivi di impugnazione in modo dettagliato e specifico. La decisione sottolinea come la genericità delle censure porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito che vanifica le possibilità di difesa e conferma la decisione impugnata. Questo caso evidenzia due principi fondamentali: il rigore formale richiesto per le impugnazioni e la gerarchia normativa tra attenuanti e aggravanti qualificate come la recidiva.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte di Appello, proponeva ricorso per cassazione basandosi su due principali motivi. Con il primo, il difensore lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo all’affermazione di responsabilità penale, chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.). Con il secondo motivo, si contestava la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e, soprattutto, la loro mancata prevalenza sull’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda la prima censura, i giudici hanno rilevato che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. era stata formulata in termini ‘aspecifici’, senza indicare concretamente i presupposti fattuali e giuridici che ne avrebbero giustificato l’applicazione sulla base delle risultanze processuali.
Relativamente al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’. La richiesta di far prevalere le attenuanti generiche si scontrava con il divieto esplicito sancito dall’art. 69, ultimo comma, del codice penale. Tale norma impedisce che le attenuanti generiche possano prevalere sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, circostanza già accertata nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati. Richiamando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8825/2017, Galtelli), i giudici hanno ribadito che l’appello, così come il ricorso per cassazione, deve contenere critiche esplicite e argomentate contro la decisione impugnata. Un motivo generico, che non si confronta puntualmente con le ragioni della sentenza, equivale a un non-motivo e determina l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Nel caso specifico, non bastava invocare un istituto di favore come la particolare tenuità del fatto; era necessario dimostrare, prove alla mano, perché fosse applicabile al caso concreto.
Sul secondo punto, la motivazione è prettamente normativa. L’art. 69 c.p. stabilisce una gerarchia nel bilanciamento tra circostanze. La recidiva qualificata, come quella contestata nel caso di specie, è considerata dal legislatore talmente grave da non poter essere ‘superata’ dalle attenuanti generiche. La richiesta del difensore era, quindi, contra legem, cioè contraria a una precisa disposizione di legge, rendendo il motivo manifestamente infondato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per ogni difensore. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Non sono ammesse doglianze generiche o astratte. Ogni critica alla sentenza deve essere supportata da argomentazioni logico-giuridiche e da riferimenti puntuali agli atti processuali. La decisione conferma che il sistema delle impugnazioni non è un’arena per contestazioni generiche, ma un meccanismo di controllo che esige rigore e preparazione. L’esito del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, rappresenta la conseguenza diretta di un’impostazione difensiva non conforme ai requisiti di legge.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi erano generici. Il primo motivo non specificava i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, mentre il secondo era manifestamente infondato perché contrario a una norma di legge.
Le attenuanti generiche possono sempre prevalere sull’aggravante della recidiva?
No. Secondo l’art. 69, ultimo comma, del codice penale, citato nell’ordinanza, le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, come quella riconosciuta nel caso di specie.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere ‘specifico’?
Significa che il ricorso non può limitarsi a una critica generica della sentenza, ma deve enunciare e argomentare in modo esplicito e dettagliato i rilievi critici, indicando precisamente le ragioni di fatto e di diritto per cui si contesta la decisione impugnata, come stabilito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43961 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 29/12/1963
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione relativa all’affermazione della propria responsabilità penale;
Considerato che il motivo è inammissibile in quanto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è stata formulata nella memoria depositata in data 16 gennaio 2024 e in termini aspecifici, in quanto non precisa i presupposti per l’applicabilità dell’istituto all stregua delle risultanze processuali;
Rilevato che secondo le Sezioni unite di questa Corte, l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto all ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01);
Rilevato che, con il secondo motivo, il difensore ha censurato il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e, dunque, con prevalenza sull’aggravante contestata;
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta del difensore contrasta con il divieto, sancito dall’art. 69, ultimo comma, cod. pen., di prevalenz4 delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, nel caso di specie riconosciuta già dalla sentenza di primo grado e non certo incongruamente confermata dalla Corte di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.