Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5728 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5728 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e le memorie sopravvenute; considerato che i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identiche questioni in fatto sollevate con il gravame in punto di responsabilità, tentativo, desistenza, aggravante di cui all’art. 416-bis.1, e tutte puntualmente risolte dalla corte di appello;
rilevato che a fronte di una motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità il ricorso si presenta come la mera reiterazioni delle censure di merito già risolte, così dovendosi ribadire che «Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01);
rilevato che le ulteriori memorie non possono essere esaminate in quanto tardivamente pervenute in data 08/01/2026, quando era oramai scaduto il termine di quindici giorni dalla data dell’udienza prevista dall’art. 611 cod. proc. pen. per depositare memorie.
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 490/2026
CC – 13/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO