Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono ripetitivi
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti quando l’impugnazione non rispetta i rigidi confini del giudizio di legittimità. La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 9910 del 2026, ha ribadito che riproporre pedissequamente le stesse difese già respinte in appello rende il ricorso non esaminabile nel merito.
Il limite del giudizio di legittimità
Il ricorso per Cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio in cui è possibile ridiscutere i fatti. Al contrario, esso serve a verificare se i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia priva di vizi logici. Quando un ricorrente si limita a presentare censure che sono la mera copia di quelle già vagliate e disattese nei gradi precedenti, incorre inevitabilmente nell’inammissibilità ricorso Cassazione.
La natura dei motivi ripetitivi
I motivi di ricorso devono essere specifici e devono attaccare direttamente le argomentazioni della sentenza impugnata. Se la difesa non introduce elementi nuovi o non evidenzia errori di diritto specifici, la Corte non può procedere a un nuovo esame. Nel caso in esame, i giudici hanno riscontrato che la sentenza d’appello era già immune da incongruenze logiche e puntuale nel rispondere alle doglianze difensive.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura non consentita delle censure prospettate. I motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili poiché non conformi ai requisiti previsti per il giudizio di legittimità. In particolare, è stato rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di profili di gravame già adeguatamente analizzati dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva infatti fornito risposte giuridicamente corrette e coerenti con le prove acquisite, rendendo il ricorso in Cassazione una vana ripetizione di argomenti già superati. La mancanza di critiche specifiche alla struttura logica della sentenza impugnata impedisce alla Cassazione di entrare nel merito della vicenda.
Le conclusioni
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose per il ricorrente, non solo sotto il profilo processuale ma anche economico. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità obbliga il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato un grado di giudizio privo di fondamento normativo. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e mirata dei motivi di ricorso, che devono sempre confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado senza limitarsi a una sterile riproposizione di tesi difensive già rigettate.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non previsti dalla legge o se si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza contestare la logica della sentenza.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese legali del proprio difensore, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che solitamente varia tra i mille e i seimila euro.
La Cassazione può valutare nuove prove?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non riesaminare i fatti o le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9910 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9910 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 31425/2025 RG
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutte le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili gravame già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti c riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 3 -4 sentenza impugnata);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 marzo 2026.