Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Meramente Ripetitivi
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, e spesso frustranti, del giudizio di legittimità. Con la recente ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze della sua inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Le accuse riguardavano il reato di calunnia reale. La difesa dell’imputato, non soddisfatta della decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione, sperando in un annullamento della sentenza.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il punto centrale della decisione risiede nella natura dei motivi proposti dalla difesa. I giudici di legittimità hanno osservato che le censure sollevate erano meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito.
In altre parole, il ricorso non introduceva nuovi elementi di critica giuridica contro la sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le stesse doglianze. La Corte ha sottolineato come la decisione impugnata fosse fondata su argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti, privi di manifeste incongruenze logiche. Questo vale sia per la ricostruzione dei fatti costitutivi del reato contestato, sia per la decisione di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso, per essere ammissibile, deve quindi individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici evidenti nella motivazione.
Quando un ricorso si limita a riproporre le medesime questioni di fatto già decise, senza attaccare la coerenza giuridica del ragionamento del giudice d’appello, esso perde la sua funzione e diventa inammissibile. La Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito compiute nei gradi precedenti fossero incensurabili in sede di legittimità, proprio perché ben argomentate e logicamente solide. L’inammissibilità è stata quindi una conseguenza diretta della modalità con cui è stato formulato il ricorso.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Questa ordinanza funge da monito: per affrontare con successo il giudizio in Cassazione, è indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici verso la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, evitando la sterile ripetizione di argomenti già sconfessati.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove e specifiche critiche giuridiche alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a ripetere le stesse lamentele e argomentazioni già presentate e valutate nei gradi di merito, senza contestare in modo specifico e pertinente le ragioni giuridiche e logiche della decisione che si intende appellare.
Quali sono le conseguenze concrete dell’inammissibilità del ricorso?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32465 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OZIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione ai costituti oggettivi e soggettivo, propri della calunnia reale contestata all’imputato, sia in ordine ritenuta non applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità di cui all’art 131 bi tuto argomentato in termini tali da rendere le relative valutazioni di merito non censurabile questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 luglio 2025.