Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Solo Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte una serie di motivi di censura, sperando in un annullamento della decisione precedente.
Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato. La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per la manifesta infondatezza e inammissibilità delle doglianze sollevate.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi proposti. La Corte ha stabilito che il ricorso era meramente riproduttivo di profili di censura già ampiamente vagliati e motivatamente disattesi dai giudici di merito. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuove e pertinenti questioni di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte in appello.
Questo approccio è contrario alla funzione stessa della Corte di Cassazione, che, come giudice di legittimità, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente. La riproposizione di argomenti fattuali, mascherata da vizio di legittimità, costituisce una delle più classiche cause di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha specificato punto per punto perché le argomentazioni della difesa non potevano trovare accoglimento. I giudici hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse giuridicamente corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche. La Corte d’Appello aveva correttamente confermato:
1. L’intenzione oppositiva: La valutazione sulla violenta reazione descritta nell’imputazione era stata adeguatamente motivata.
2. L’inapplicabilità dell’art. 131 bis c.p.: L’abitualità del comportamento dell’imputato ostacolava la concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. La sussistenza della recidiva: Erano presenti gli estremi per configurare la recidiva contestata.
Poiché il ricorso non ha mosso critiche valide sotto il profilo della legittimità a queste conclusioni, ma ha solo tentato di ottenere una nuova valutazione del merito, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi di legge chiari e specifici, e non può essere un pretesto per ridiscutere l’intera vicenda fattuale. La mancata osservanza di questo principio conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi proposti non sollevano questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità), ma si limitano a riproporre argomentazioni sui fatti già valutate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o i fatti, ma solo di verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente le norme giuridiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in e esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consen legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di c adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel confermare l’inte oppositiva sottesa alla violente reazione decritta dall’imputazione, nel rimarcare ostativa all’applicabilità dell’art 131 bis cp al caso di specie, nel confermare sussistenza degli estremi utili alla ritenuta configurabilità della recidiva contestata rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.