Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Solo Ripetitivi
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli ostacoli più comuni nel percorso giudiziario finale. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere un nuovo giudizio dalla Suprema Corte; è necessario presentare motivi validi, specifici e, soprattutto, non meramente ripetitivi di quanto già discusso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso mal formulato sia destinato a fallire, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Condanna in Appello
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello che ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente ha basato il suo appello su diversi motivi, tra cui la presunta erronea identificazione del soggetto responsabile del reato, la contestazione del dolo specifico richiesto per il reato ascrittogli (art. 336 c.p.), la misura della pena ritenuta eccessiva e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). Inoltre, lamentava un’errata qualificazione giuridica della sua condotta.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Genericità
La Corte Suprema ha stroncato il ricorso sul nascere, dichiarandolo inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione, che è una sede di legittimità e non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi inferiori. Può solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
I giudici hanno osservato che quasi tutti i motivi presentati dal ricorrente erano semplicemente una riproposizione delle stesse argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Corte di merito aveva fornito risposte giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti a ciascuna doglianza. Ripresentare le medesime questioni in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o un’illogicità manifesta della motivazione), trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito.
Il Motivo Manifestamente Infondato e Generico
Anche il motivo relativo alla diversa qualificazione giuridica del fatto è stato giudicato negativamente. La Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato’ e ‘generico’, poiché il ricorrente non ha fornito alcuna argomentazione a sostegno della sua tesi, limitandosi a enunciare una configurazione giuridica diversa senza spiegarne il perché. Questo dimostra l’importanza di motivare in modo specifico e dettagliato ogni censura mossa alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre le stesse argomentazioni già disattese dai giudici di merito sono inammissibili. Questo perché non contestano la logicità o la correttezza giuridica della decisione impugnata, ma si risolvono in una sterile contrapposizione fattuale, non consentita in sede di legittimità. La decisione della Corte d’Appello era stata motivata in modo adeguato, senza vizi logici o giuridici evidenti. Di conseguenza, l’inammissibilità dei motivi principali ha travolto anche i motivi aggiunti eventualmente presentati, portando all’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito: per affrontare con successo un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere convinti della propria innocenza. È indispensabile formulare censure che colpiscano la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, e non limitarsi a ripetere le difese già svolte. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La decisione rafforza il ruolo di ‘filtro’ della Suprema Corte, che seleziona solo i ricorsi che sollevano questioni di diritto meritevoli di essere esaminate, respingendo quelli che cercano impropriamente di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Nel caso specifico, i motivi erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito, senza individuare vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione riesamina i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né le prove. Il suo compito è quello di giudicare in ‘sede di legittimità’, ovvero di verificare che i tribunali inferiori abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e processuali, e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della decisione impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 01/02/1985
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Nicola avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi aggiunti depositati nell’int del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto il primo, il secondo, il quarto e il quinto, rispet diretti a contestare l’identificazione nel ricorrente del soggetto responsabile della cond contestazione, il dolo specifico chiesto per il reato di cui all’ad 336 cp, la misura della p denegata applicazione dell’art 131 bis cp sono tutti meramente riproduttivi di profili di ce già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamen corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguar emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata qualificazione della condotta in termini di minacc manifestamente infondato oltre che generico ( perché nulla si argomenta a sostegno di siffat diversa configurazione);
rilevato che all’inammissibilità dei motivi originari di ricorso conseguono sia l’inammiss dei motivi aggiunti, sia le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.