Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39206 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in Tunisia il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUIO3NHPUY) nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 17 Aprile 2024 dalla CORTE di APPELLO di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per NOME che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa il 19 Aprile 2023 dal Gup del Tribunale di Genova che aveva affermato la responsabilità dei due imputati in ordine al reato di rapina e del solo Ben Fayed anche per il reato di cessione di sostanza stupefacente, rideterminando il trattamento sanzionatorio .
2.Avverso detta sentenza propongono ricorso i due imputati.
2.1 COGNOME deduce violazione dell’art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 in quanto l’affermazione di penale responsabilità per detto reato, contestato al capo 3 della rubrica, “non convince”.
2.2 NOME COGNOME deduce violazione dell’art. 29 codice penale per la mancata eliminazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, in quanto la Corte ha recepito l’accordo tra le parti ex art. 599 bis e ha conseguentemente ridotto la pena inflitta a quattro mesi di reclusione, ma non ha revocato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
3.1 ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi manifestamente infondati o non consentiti.
419 3.1 n ricorso di COGNOME deduce un motivo non consentito, poiché oggetto di rinunzia in appello. Ed infatti dalla sentenza impugnata e anche dal verbale di udienza del giudizio di appello si evince che le parti hanno dichiarato di concordare sull’accoglimento dei motivi di censura relativi alla pena loro inflitta e gli imputati hanno rinunziato ai restanti motivi di appello.
E’ di tutta evidenza che, in forza di tale rinunzia, il motivo di ricorso sulla affermazione di responsabilità non può essere dedotto in questa sede, non essendo stato devoluto nel grado di appello.
3.2 Il ricorso di NOME è manifestamente infondato.
Va ricordato che il giudice di merito che, ritenendo la continuazione tra i fatti oggetto di giudizio con altri per i quali è già intervenuto giudicato, aumenti la pena inflitta per questi ultimi, non può, vertendo il suo giudizio solo sull’aumento di pena da infliggere per la continuazione, compiere una nuova valutazione circa l’applicabilità o meno di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base già inflitta con la precedente decisione.(conf.Sez.1, n.3744 del 30/1/1992, Arbore,Rv.189711) (Sez. 6, n. 1190 del 18/10/2021 Cc. (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282996 – 01)
Nel caso in esame la pena inflitta all’imputato è stata determinata come aumento sulla più grave pena applicata con sentenza divenuta definitiva, con cui era stata disposta nei confronti dell’imputato anche la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, essendo la sanzione superiore ai tre anni di reclusione.
E’ di tutta evidenza che la riduzione della pena inflitta in primo grado nel presente giudizio, da sei a quattro mesi di reclusione, non ha alcuna incidenza e rilevanza sulla pena accessoria già applicata in relazione alla maggior pena superiore ai tre anni di reclusione inflitta con la sentenza ormai coperta da giudicato, anche se con la pronunzia oggetto dell’odierna impugnazione è stato, benevolmente, riconosciuto il vincolo della continuazione con quello già coperto da giudicato.
4.Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 9 ottobre 2024 Presid nte A rLt Il Consigliere estensore