Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Solo una Copia
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è un esito processuale che chiude definitivamente le porte a un’ulteriore valutazione del caso. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta uno dei motivi più comuni di tale decisione: la presentazione di motivi di ricorso meramente reiterativi, ovvero che si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica e puntuale della decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire le logiche che guidano i giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ancona nei confronti di due persone per una serie di reati contro il patrimonio, tra cui furto aggravato, tentato furto aggravato e furto in abitazione. La Corte d’Appello, successivamente, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo una delle circostanze aggravanti, ma confermando la responsabilità penale degli imputati. Avverso tale decisione, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione a diversi aspetti, tra cui la determinazione della pena e la configurabilità di alcuni reati e aggravanti.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Gli imputati hanno presentato diversi motivi di ricorso. Uno di essi si doleva del vizio di motivazione riguardo alla mancata riduzione della pena. Un altro contestava la configurabilità di uno specifico capo d’imputazione. Altri motivi, proposti da entrambi i ricorrenti, criticavano le argomentazioni alla base della pena applicata e la sussistenza di una particolare circostanza aggravante.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tutti i motivi proposti inammissibili. La ragione di fondo, comune a tutte le censure, è che i ricorsi non facevano altro che riproporre le stesse questioni e le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. I ricorrenti, in sostanza, non hanno mosso una critica specifica e pertinente alla motivazione della sentenza di secondo grado, ma si sono limitati a ripetere doglianze già disattese.
L’importanza della Critica Specifica alla Sentenza Impugnata
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo motivo, non è sufficiente ripetere le proprie tesi difensive. È necessario, invece, individuare i punti deboli, le contraddizioni o le illogicità nel ragionamento del giudice d’appello e costruire su di essi un motivo di ricorso specifico. In assenza di questa critica mirata, il ricorso viene considerato reiterativo e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte ha spiegato in modo chiaro il suo ragionamento. Ha sottolineato come i profili di censura fossero già stati “adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. La sentenza impugnata, secondo gli Ermellini, risultava “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive”. Riproporre le medesime questioni senza attaccare specificamente il percorso logico-giuridico della Corte d’Appello equivale a chiedere alla Cassazione un riesame del merito, compito che non le spetta. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è stata dunque la naturale conseguenza di questa impostazione difensiva.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso ha possibilità di successo solo se si concentra sui vizi specifici della sentenza impugnata, offrendo una critica puntuale e argomentata, e non limitandosi a una sterile riproposizione di tesi già respinte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano meramente reiterativi, cioè ripetevano censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e nuova alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “reiterativo”?
Un motivo di ricorso è “reiterativo” quando ripropone le stesse identiche argomentazioni e doglianze già presentate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio, senza contestare in modo specifico il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14248 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, escludendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona del 30 settembre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per una serie di reati di furto aggravato, tentato furto aggravato e furto in abitazione e li aveva condannati alla pena di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato NOME COGNOME, il quale si duole del vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
che il secondo motivo di ricorso dell’imputato NOME COGNOME, il quale si suole del vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato d cui al capo G) dell’imputazione, è inammissibile, considerato che provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che il terzo motivo di ricorso dell’imputato NOME COGNOME, nonché il secondo motivo di ricorso dell’imputata NOME COGNOME, con cui si dolgono del vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni poste alla base della pena applicata, sono inammissibili, in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale risulta essere sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che il primo motivo di ricorso dell’imputata NOME COGNOME, che si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, è inammissibile, essendosi anch’esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si
reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.