Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi sono Deboli e Reiterativi
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è soggetto a regole precise. Non basta essere insoddisfatti di una sentenza per ottenere un riesame. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda con chiarezza le conseguenze di un’impugnazione basata su argomenti deboli, confermando l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi sono meramente reiterativi e fattuali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la sussistenza stessa del reato, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accertata dai giudici di merito e basata sulle prove raccolte. In secondo luogo, criticava la valutazione relativa alla sua pericolosità sociale, ritenendo che fosse stata erroneamente applicata la recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 novembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non avevano i requisiti necessari per essere esaminati, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’Analisi del Primo Motivo: la Ricostruzione Alternativa dei Fatti
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove, come farebbe un tribunale o una corte d’appello. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Il tentativo del ricorrente di proporre una ‘ricostruzione alternativa’ è stato giudicato come un motivo ‘declinato in fatto’, ovvero un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. Questo tipo di doglianza è inammissibile in sede di legittimità.
L’Analisi del Secondo Motivo: l’Errata Concezione della Pericolosità
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il ricorrente ha confuso due concetti distinti: la recidiva formale (art. 99 c.p.), che ha presupposti specifici, e la valutazione della ‘reiterazione dell’illecito’ come sintomo della pericolosità del reo. La Corte ha chiarito che i giudici di merito avevano legittimamente valutato la pericolosità dell’imputato sulla base di una serie di parametri, come la natura dei reati, la loro distanza temporale e il grado di offensività, come indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. L’argomento del ricorrente era quindi basato su un presupposto giuridico errato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni alla base della decisione di inammissibilità del ricorso in Cassazione sono state lapidarie. I giudici hanno qualificato i motivi come ‘reiterativi’, poiché riproponevano questioni già affrontate e risolte nei precedenti gradi, e ‘manifestamente infondati’, in quanto palesemente privi di fondamento giuridico.
La Corte ha sottolineato che contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito o basare le proprie censure su un’errata interpretazione delle norme e dei principi giurisprudenziali non costituisce un valido motivo di ricorso. In particolare, la valutazione della pericolosità e della tendenza a delinquere del reo rientra nell’analisi del merito, purché sia motivata in modo logico e coerente con i principi di diritto, come avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità, ovvero sulla violazione di legge o su difetti di motivazione evidenti e non su una diversa lettura delle prove. Proporre argomenti già respinti o tentare di rimettere in discussione i fatti accertati è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito di ulteriori spese e sanzioni. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una conseguenza diretta di un’impugnazione non adeguatamente fondata in diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti reiterativi, ovvero una semplice riproposizione di argomentazioni già respinte, e manifestamente infondati, in quanto basati su una contestazione dei fatti e su un’errata interpretazione della legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o accertare nuovamente come si sono svolti i fatti.
Qual era l’errore nell’argomentazione sulla recidiva presentata dal ricorrente?
L’errore consisteva nel confondere la recidiva formale, disciplinata dall’art. 99 del codice penale, con la valutazione della reiterazione dei reati come sintomo della pericolosità dell’imputato. La Corte d’Appello aveva legittimamente considerato la ripetizione dei comportamenti illeciti per valutare la personalità del reo, un’operazione giuridicamente corretta e distinta dall’applicazione formale della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46466 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME IBRAHIM COGNOME nato il 07/08/1990
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. / RG. 22574
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto avverso la sentenza indicati in epigrafe con la quale il ricorren stato condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuti i motivi inammissibili in quanto reiterativi, declinati in fatto e manifesta 42-tfè, infondati ifi=eptmrrt:G: a) la censura che contesta la sussistenza del reato di spaccio propone una ricostruzione alternativa della puntuale motivazione della sentenza impugnata (pagg. 1 e 2) peraltro del tutto confliggente rispetto a quanto accertato dagli operanti (offert vendita della droga ad un acquirente che poi si era allontanato e sequestro dello stupefacente), tale da rendere irrilevante quanto rinvenuti) indosso al coimputato; b) censura relativa alla sussistenza della recidiva è erroneamente basata non sui presupposti di cui all’art. 99 cod. pen., ma sulla data di emissione della sentenza di condanna, peralt confondendo la valutata reiterazione dell’illecito quale sintomo effettivo di riprovevolez della condotta e di pericolosità del suo autore – avuto riguardo alla natura dei reati, al di devianza di cui sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, a distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro e ad ogni parametro individualizzante che sia significativo della personalità del reo e del grado colpevolezza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425) – con il pericolo di reiterazione dei reati; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen. lu
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consiglieraj,4snsora
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La Presidente