Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46140 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46140 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAFORE’ UMBERTO (CUI CODICE_FISCALE) nato a VERCELLI il 01/02/1950
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata nei conf predetto quella del Tribunale di Vercelli di condanna per concorso in un tentativo di un’autovettura, aggravato dalla violenza sulle cose e della esposizione del bene alla pubblica fed la recidiva e le generiche equivalenti alle aggravanti (in Borgo Vercelli, il 24/3/2016);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (i ritualità e validità della querela; riconoscimento effettuato dal teste COGNOME diniego dell’atte cui all’art. 62 n. 4, cod. pen.), meramente reiterativi delle doglianze sviluppate in appe precedute da un effettivo confronto con i motivi della decisione (sui requisiti dell’atto di imp Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto ai requisiti di validità della . querela, la Corte ha affermato che il querelante era il possessore e utilizzatore della vettura, la difesa avendo solo generic contestato l’assunto (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, COGNOME, Rv. 255975-01, in cui si è chiari il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o ne personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richied diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e pers esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a querela); quanto alla natura del riconoscimento, avendo la Corte valorizzato la circostanz l’imputato era l’unico uomo a bordo dell’auto con la quale i complici si erano dileguati; infin all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., rilevandosi che essa presuppone, sec giurisprudenza di legittimità, necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, valore economico pressoché irrisorio o irrilevante (tra le numerose, sez. 4, n. 6635 del 19/1 Sicu, Rv. 269241-01; sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, COGNOME, Rv. 262450-01; sez. 5, n. 24003 1401/2014, COGNOME*, Rv. 260201-01), ciò che, nella specie, è stato escluso dai giudici del operato un rinvio ai danni cagionati alla persona offesa;
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quant alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024