Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici e Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di una delle ragioni più comuni di inammissibilità del ricorso in Cassazione: la presentazione di motivi generici e meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale, secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica della decisione impugnata.
Il Contesto del Caso: La Richiesta di Riqualificazione del Reato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, aveva sollevato due motivi principali, entrambi mirati a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato. In particolare, si chiedeva che la condotta venisse inquadrata nel delitto di ricettazione, contestando la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e rigettato tali argomentazioni, ritenendo che la condotta descritta nel capo d’imputazione fosse correttamente inquadrata in una fattispecie volta a rendere difficoltosa l’individuazione della provenienza delittuosa dei beni. Si trattava, quindi, di un comportamento che andava oltre la semplice ricezione di beni di provenienza illecita.
La Valutazione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, lo ha giudicato immediatamente inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi proposti. I giudici di legittimità hanno osservato come le doglianze fossero “manifestamente infondate ed aspecifiche”, in quanto si limitavano a riproporre le stesse questioni già vagliate e motivatamente respinte dal giudice del gravame.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti. Non è sufficiente, invece, ripresentare le medesime tesi difensive senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella decisione d’appello.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per respingere la richiesta di riqualificazione del reato. I giudici di secondo grado avevano infatti ritenuto che le azioni dell’imputato fossero idonee a ostacolare l’accertamento dell’origine illecita dei beni, richiamando peraltro un consolidato principio di diritto affermato dalla stessa Corte di Cassazione in una precedente sentenza (n. 46754/2018). Il ricorso, non riuscendo a scalfire la solidità di tale impianto motivazionale, è stato considerato privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia conferma che la strada per la Cassazione è stretta e richiede un’elevata specializzazione tecnica. La mera reiterazione di motivi già respinti non solo è inefficace, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa decisione serve da monito: l’appello alla Suprema Corte deve essere fondato su vizi concreti della sentenza impugnata e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, aspecifici e meramente ripetitivi di doglianze già valutate e respinte dalla Corte d’Appello con argomenti logici e giuridici corretti.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva la riqualificazione giuridica del fatto contestatogli nel delitto di ricettazione, sostenendo che la sentenza d’appello fosse viziata da violazione di legge e difetto di motivazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17283 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce l violazione di legge e il vizio di motivazione conseguente al rigetto della richie di riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, sono al cont manifestamente infondati ed aspecifici in quanto reiterativi di doglianze g valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logi e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata nella part cui i giudici di appello hanno ritenuto la condotta descritta nel capo di imputazio idonea a rendere difficoltosa l’individuazione della provenienza delittuosa dei ben richiamando correttamente il principio di diritto affermato da questa Corte con l sentenza n. 46754 del 26/09/2018, D., Rv. 274081-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
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Il Presi nte