Inammissibilità Ricorso Cassazione: quando i motivi sono solo una ripetizione
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più insidiosi del processo penale. Con la recente ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non basta ripetere le stesse lamentele già esposte in appello per ottenere un nuovo giudizio. Il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, altrimenti è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati dalla Corte d’Appello per reati contro il patrimonio. Il primo per concorso in rapina (artt. 110, 628 c.p.) e il secondo per concorso in ricettazione (artt. 110, 648 c.p.). Entrambi decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a distinti motivi.
Il primo ricorrente lamentava una violazione di legge e una motivazione illogica e contraddittoria riguardo alla sua responsabilità penale. Il secondo, invece, sollevava due questioni: la prima relativa alla mancanza di motivazione e al travisamento della prova sulla sua colpevolezza per ricettazione; la seconda riguardante l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La decisione si fonda su un’argomentazione netta e consolidata nella giurisprudenza di legittimità: i motivi presentati non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. In altre parole, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni, senza muovere una critica mirata e specifica alle ragioni esposte nella sentenza di secondo grado.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per motivi generici
La Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo motivo, la legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Per entrambi gli imputati, la Corte ha rilevato che i ricorsi si risolvevano in una semplice ripetizione delle doglianze già esaminate e rigettate in appello. Tali motivi, secondo i giudici, sono da considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte d’Appello, infatti, aveva già fornito una motivazione logica e adeguata sia sulla prova del dolo del primo imputato (desunta dalla mancata indicazione della provenienza del bene e dalla fuga), sia sulla responsabilità per ricettazione del secondo.
La Valutazione sulla Graduazione della Pena
Anche il motivo relativo all’eccessività della pena è stato giudicato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità, se esercitata nel rispetto dei principi degli artt. 132 e 133 del codice penale e supportata da una motivazione congrua (come nel caso di specie, dove si faceva riferimento alla gravità della condotta e al comportamento processuale), non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sul principio per cui il giudizio di Cassazione ha una funzione di controllo sulla legittimità della decisione impugnata, non di riesame del merito. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, non adempie alla sua funzione. La Corte sottolinea come la Corte di merito avesse adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento con argomenti esenti da vizi logici. Di conseguenza, la mera riproposizione delle stesse tesi difensive, senza indicare specifiche illogicità o errori di diritto nel ragionamento del giudice precedente, rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione in modo tecnico e specifico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello; è necessario individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) che la inficiano. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la fine del processo, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
 
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti e respinti nel giudizio di appello. I ricorrenti non hanno formulato una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, ma si sono limitati a riproporre le stesse doglianze.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è generalmente consentito. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In Cassazione si può contestare solo se la motivazione a supporto della quantificazione della pena è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge, ma non per una semplice valutazione di ‘eccessività’.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito nel provvedimento, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35289  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati con due distinti atti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, manifesta illogic contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità il reato di cui agli artt. 110, 628 cod. pen., è indeducibile perché fondato su mo che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare n specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzio di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni del propri convincimento con argomenti esenti da vizi logici (vedi pag. 3 della sentenz impugnata, con particolare riferimento alla prova del dolo, desunta dalla mancat indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del ricorrent congiuntamente alla sua condotta di fuga);
ritenuto che il primo motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio di mancanza di motivazione e travisamento della prova in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., in del reato di cui all’art. 624 cod. pen., è anch’esso indeducibile in quanto reiter di doglianze già presentate nel giudizio di appello, su cui il giudice di merito ha adeguatamente motivato con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, sulla ritenuta mancanza di elementi probatori sufficient indicativi della riconducibilità del possesso della res alla commissione del furto);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue f in ordine all’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sed legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidat della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aument ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fis la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserci aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si v in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, ove, nella specie, si richiamano gravità della condotta, la natura del bene ricettato e il comportamento processua dell’inn putato);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.