Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22733 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22733 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 22/04/1984
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del
delitto di furto pluriaggravato;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione delle norme penali e processuali nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta
sussistenza del reato, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità
perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è, altresì, estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett.
c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge nonché mancanza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all’art. 64, n. 4, cod. pen., oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché inedito, non dedotto come motivo di appello secondo quanto invece prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è altresì manifestamente infondato. La Corte territoriale, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha offerto adeguata motivazione, sia specifica che tratta dal complesso argomentativo, ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio consolidato, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025. GLYPH DEPOSITATA